Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1307 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine fissato in motivazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Amministrazione debitrice legittima l’accoglimento del ricorso. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza aveva accertato il diritto di un docente a usufruire del beneficio economico annuo erogato tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione. Lo stesso Tribunale aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità in cui il beneficio era stato omesso, oltre interessi e spese.
Passata la sentenza in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente, e decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza, la condanna alla penalità di mora e la refusione delle spese. Il Ministero, regolarmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il presupposto dell’azione: l’art. 114 cod. proc. amm. consente di ricorrere all’ottemperanza quando il titolo giudiziale non sia stato eseguito. Il Tribunale ha verificato il perfezionamento del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Su queste basi la fondatezza del ricorso è stata ritenuta incontestata. Il Ministero, non costituito, non ha contestato l’inadempimento né ha allegato l’esecuzione del titolo. L’inerzia della pubblica amministrazione debitrice ha quindi integrato il presupposto per l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo secondo quanto specificato nel titolo. L’ordine di esecuzione è modulato sul contenuto della sentenza azionata.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, ai necessari adempimenti e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme ha giustificato la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, tenendo conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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