Ottemperanza al decreto legge Pinto: penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 462 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte di Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La pubblica amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammessa anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Essa è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e si aggiunge, stante il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti. Il relativo importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono in proprio e nella qualità di eredi della madre per ottenere l’esecuzione del decreto reso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Civile, ai sensi della legge n. 89/2001. Il titolo condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, di una somma da ripartire pro quota ereditaria in favore degli eredi e di una somma per ciascuno degli altri due ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda.
Il decreto, depositato e notificato all’Amministrazione, non veniva eseguito. I creditori inoltravano via p.e.c. la documentazione di rito e le richieste di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001, senza esito. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituiva. Da qui il ricorso per ottemperanza ex art. 112 ss. c.p.a., con domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta che il decreto ha autorità di cosa giudicata, come da attestazione depositata, ed è stato ritualmente notificato. Risulta inoltre comprovata la qualità di eredi dei ricorrenti e l’invio della documentazione di rito al Ministero, rimasta senza esiti.
Il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza. Per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex legge n. 89/2001 ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Le richieste di pagamento ex art. 5 sexies legge n. 89/2001 erano state inviate nel gennaio 2022 e da allora erano decorsi sei mesi.
La pubblica amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Il TAR ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni, senza compensi ex art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese, liquidate in euro 857,00 oltre accessori secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’Amministrazione; in caso di mancata rifusione nel medesimo termine provvederà il commissario, in applicazione del principio di pienezza della tutela esecutiva e di economia processuale.
Nota della Redazione
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