Ottemperanza al decreto Pinto: notifica e commissario ad acta (TAR Calabria n. 460 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ottemperanza ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia dato prova dell’esecuzione. L’onere di dimostrare l’adempimento grava sulla P.A., secondo il principio che la stessa non può limitarsi a contestare l’inottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e, in caso di mancata refusione, il loro pagamento è affidato al medesimo commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto n. cronol. 2556/2019 del 27.09.2019, emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel procedimento camerale ex legge n. 89/2001. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di 2.000,00 euro, oltre interessi legali, e delle spese processuali, liquidate in 29,07 euro per spese e 510,00 euro per compensi, oltre accessori.
Il ricorso è stato notificato il 06.06.2023 e depositato il 07.06.2023. Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha informato il difensore che il contributo unificato non era dovuto, trattandosi di ricorso sulla sola parte sostanziale della legge Pinto, e ne ha disposto il rimborso. Nelle more è mutata la difesa del ricorrente, a seguito di rinuncia al mandato del precedente avvocato per sopravvenuta incompatibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento che il decreto della Corte d’Appello ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Il passaggio centrale è la revisione dell’orientamento del Tribunale. Per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto il Consiglio di Stato n. 1423/2021.
La condizione dell’azione è invece integrata dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, inviata dal creditore in data 24.01.2022, dalla quale sono decorsi i sei mesi previsti dalla norma. L’amministrazione non ha dimostrato di avere eseguito il provvedimento, onere che grava su di essa secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13.533/2001.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 552,00 euro, oltre accessori.
Sul punto delle spese il Collegio precisa che, in caso di mancata refusione, al relativo pagamento provvederà il commissario nel medesimo termine. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il richiamo all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c. conferma che le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata