Ottemperanza al decreto presidenziale siciliano e poteri conformativa del parere del C.G.A.R.S. (C.G.A.R.S. n. 163 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è assimilabile al giudicato amministrativo ed è azionabile con il giudizio di ottemperanza davanti al C.G.A.R.S., in unico grado, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b), e 113, comma 1, cod. proc. amm. L’ammissibilità del rimedio discende dal carattere vincolante del parere reso dall’organo consultivo, sancito dalla legge n. 69 del 2009, e dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del potere del Presidente della Regione di discostarsene. Il parere di annullamento per difetto di motivazione di uno strumento urbanistico non impone all’Amministrazione una specifica destinazione urbanistica: l’effetto conformativo resta limitato all’obbligo di rideterminarsi con motivazione specifica e puntuale. Il rimborso del contributo unificato grava sulla parte soccombente in sede di ricorso straordinario, secondo la disciplina del t.u. n. 115 del 2002.

Il Fatto

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto con cui il Presidente della Regione Siciliana, conformemente al parere reso dal C.G.A.R.S. a Sezioni Riunite, aveva annullato il decreto dirigenziale di approvazione del nuovo P.R.G. del Comune di Sciacca, limitatamente alla classificazione del lotto di loro proprietà nella zona territoriale omogenea “E.2”.

L’annullamento era stato pronunciato per difetto di motivazione e contraddittorietà del parere contrario all’osservazione presentata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. I ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso del contributo unificato versato per il ricorso straordinario. L’Amministrazione regionale si è costituita senza svolgere difese, producendo solo note interne sulla volontà di ottemperare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del rimedio. La Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2023, ha dichiarato illegittimo l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003, che consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal parere del C.G.A.R.S. Tale pronuncia si colloca nel percorso avviato dalla legge n. 69 del 2009, che ha reso vincolante il parere dell’organo consultivo, e proseguito con il d.lgs. n. 104 del 2010, che ha espressamente previsto l’ottemperanza al decreto presidenziale. Sul presupposto della natura sostanzialmente decisoria del parere, la Cass., sez. un., n. 2065 del 2011 e l’Adunanza plenaria n. 9 del 2013 hanno ammesso l’azione di ottemperanza.

Da qui il duplice corollario: ammissibilità del ricorso per ottemperanza e competenza in unico grado del giudice amministrativo. Il decreto decisorio, divenuto definitivo, è assimilabile al giudicato amministrativo (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 5959 del 2014).

Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione non ha adottato alcun atto concreto sulla destinazione urbanistica del lotto. Il Collegio precisa però la portata dell’effetto conformativo: l’accoglimento per difetto di motivazione non vincola a riconoscere la zona “B.5”, poiché il mancato riconoscimento di tale zona è stato solo parametro della contraddittorietà della scelta contestata. Il parere opera “fatti salvi gli ulteriori provvedimenti”, con conseguente accoglimento parziale rispetto alla domanda di qualificazione urbanistica.

Quanto al contributo unificato, il Collegio aderisce all’orientamento del Cons. Stato, sez. I, parere n. 135 del 2024: il presupposto del tributo è la soccombenza, anche in sede di ricorso straordinario, e l’obbligazione ex lege va rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia anticipata. Il rimborso di € 650,00 è posto a carico dell’Amministrazione regionale, in linea con la direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020.

Il Collegio assegna quindi il termine di 180 giorni per l’esecuzione e nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, quantificando in € 3.000,00 le spese per l’eventuale attività sostitutiva, dovute solo in caso di inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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