Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e potere sostitutivo del commissario (TAR Lombardia n. 163 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo stata soppressa come condizione di ammissibilità per effetto del d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.. L’azione ex art. 112 cod. proc. amm. è ammissibile quando il provvedimento è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice condanna l’ente a dare esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. Il commissario nominato tra i dipendenti pubblici della stessa amministrazione debitrice non ha diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 632 del 26 luglio 2023. Con quel provvedimento era stato riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, con interessi e rivalutazione, e delle spese legali.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. La ricorrente ha dedotto l’inerzia del Ministero e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha quindi chiesto la condanna all’ottemperanza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato anche senza l’apposizione della formula esecutiva. Sul punto il TAR ha richiamato l’effetto del d.lgs. n. 149/2022, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., rendendo la formula non più necessaria ai fini del giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale termine è funzionale a consentire alle amministrazioni statali di completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano obblighi di pagamento.

Alla luce di questi elementi, il collegio ha ritenuto soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero non ha contestato di non aver dato ottemperanza alla sentenza azionata. Quanto alle spese legali, il TAR ha considerato adempiuto l’onere in ragione della dichiarazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, circostanza non specificamente contestata dalla ricorrente.

Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, per il pagamento o l’accredito sulla Carta del docente, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione, il collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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