Inottemperanza al decreto di equa riparazione e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 354 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., il creditore di una decisione di condanna della pubblica amministrazione può agire per l’esecuzione solo dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’assenza di contestazioni nel merito e la perdurante inerzia dell’amministrazione intimata, il giudice amministrativo ordina il pagamento delle somme portate dal titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora un commissario ad acta, che compie tutti gli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sul decreto decisorio con cui la Corte di Appello di Genova ha ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001 per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare, somme variabili in favore di ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Alcuni ricorrenti sono stati destinatari di importi ulteriori e altri agiscono quali eredi di due creditori originari.

Il ricorso è proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.. Il Ministero della Giustizia, benché regolarmente intimato, non si è costituito. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto il presupposto processuale dell’azione: l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione una definizione spontanea del debito prima dell’accesso al giudice dell’esecuzione.

Nel merito, il Tribunale constata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Il decreto della Corte d’appello costituisce titolo idoneo e non risulta adempiuto. Ne deriva l’ordine di pagare le somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Quanto alla fase successiva, il collegio rileva che l’inerzia non può essere lasciata alla sola responsabilità dell’ente. Nomina pertanto fin d’ora commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Al commissario spetta compiere tutti gli atti giuridici e materiali necessari, compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso previsto dalla medesima disposizione del 1996.

Il ricorso è dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *