Valutazione di professionalità del magistrato e carenza del parametro capacità (Cons. Stato n. 1687 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione di professionalità dei magistrati, il parametro della capacità è carente quando difetta in misura significativa anche una sola delle condizioni individuate dalla circolare del CSM n. 20691 dell’8 ottobre 2007 e, in particolare, dalla chiarezza e completezza espositiva dei provvedimenti giudiziari. Il difetto di un solo indicatore giustifica la valutazione non positiva, mentre il difetto di almeno due condizioni comporta la capacità gravemente carente. Non è necessario che le criticità si manifestino in ogni provvedimento: è sufficiente che riguardino un numero significativo di atti, tale da esprimere una tendenza a non motivare in modo adeguato. La rappresentatività del campione dei provvedimenti acquisiti non può essere contestata in giudizio se non sono stati impugnati gli atti che ne disciplinano la costruzione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai vizi di illogicità, irragionevolezza, errata ricostruzione dei fatti e incongruenza.
Il Fatto
Un magistrato, in servizio presso un tribunale con funzioni di G.I.P. e G.U.P., ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso la delibera del CSM recante il giudizio di mancato superamento della settima valutazione di professionalità per valutazione non positiva. Il giudizio negativo riguardava il parametro della capacità, riferito al quadriennio di attività svolto presso il tribunale di Reggio Emilia.
Alla delibera seguiva il decreto del Ministro della Giustizia che non riconosceva il superamento della valutazione e attribuiva al magistrato un trattamento economico deteriore. Il TAR respingeva anche la domanda risarcitoria per la mancata maturazione dello scatto stipendiale. Il magistrato ha quindi impugnato la sentenza con un unico motivo, articolato in più censure.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che il sindacato sugli apprezzamenti ampiamente discrezionali del CSM in materia di professionalità è circoscritto ai soli vizi di illogicità, irragionevolezza, errata ricostruzione dei fatti e incongruenza. Su questa base esamina le doglianze, giudicandole suggestive ma infondate.
Quanto alla pretesa esiguità del campione dei provvedimenti esaminati rispetto alla mole di atti redatti, la censura sconta l’omessa impugnazione sia della costruzione del campione nel caso concreto, sia degli atti che ne disciplinano l’analisi in generale. Il richiamo è al punto 2.1 del Capo VII della circolare n. 20691/2007 e alla circolare P – 2084 del 1° febbraio 2005. Non essendo stati contestati tali atti, né il loro contrasto con l’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, la rappresentatività del campione non è più discutibile.
Nel merito la Corte ritiene non irragionevole il criterio secondo cui, per ritenere non positivo il parametro della capacità, le criticità non devono manifestarsi in ogni provvedimento, ma in un numero significativo. Le censure del CSM attengono alle diverse tipologie di atti delle funzioni di G.I.P./G.U.P. — ordinanze cautelari, decreti di intercettazione, decreti di archiviazione — e rivelano la trasversalità di una tecnica espositiva carente nell’onere motivazionale.
La tesi dell’appellante, secondo cui la carenza richiederebbe il difetto di tutti o di parte adeguata degli indicatori, non regge sul piano letterale né su quello logico. Il punto 2.2 del Capo VIII precisa che la capacità è carente quando difetta significativamente una sola condizione; il punto 2.3 prevede la capacità gravemente carente in caso di difetto di almeno due. La tesi opposta, inoltre, non indica quali e quanti indicatori dovrebbero mancare, esponendo le decisioni al rischio di arbitrarietà.
Quanto al parere di minoranza del Procuratore Generale, la Corte rileva che il CSM se ne è espressamente discostato, condividendo il giudizio del Consiglio Giudiziario solo sulla capacità e non su equilibrio e diligenza: l’assenza di condivisione elide ogni doglianza sull’incidenza di quel parere. Il preteso errore del relatore nella lettura di un provvedimento non supera la prova di resistenza, poiché dalla delibera emergono altri esempi idonei a sostenerne il contenuto. Infine, non è configurabile alcun affidamento, perché ogni valutazione investe un arco temporale autonomo. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.