Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per i crediti pecuniari (TAR Calabria n. 128 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma va corrisposta per ogni mese o frazione di mese dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, la tutela esecutiva si estende alle spese del giudizio di ottemperanza, anch’esse eseguibili tramite il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso nel giudizio di equa riparazione ex l. n. 89/2001, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. L’amministrazione destinataria, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo successivo. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il thema decidendum si sposta quindi sulla domanda ulteriore di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio riconosce l’ammissibilità di tale domanda anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e, di seguito, il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma dovuta a titolo di penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa si aggiunge, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo va corrisposto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, con distrazione in favore del difensore. In caso di mancata refusione, provvederà il Commissario nel medesimo termine, in virtù del principio di pienezza e concentrazione delle tutele, di ragioni di economia processuale e del richiamo all’art. 95 c.p.c. e all’art. 510 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata