Ottemperanza al decreto Pinto: divieto di rivalutazione del debito di valuta (TAR Puglia n. 127 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha accolto la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e condanna al pagamento delle somme ivi liquidate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta di regola, perché l’obbligazione ha natura di debito di valuta: essa può essere riconosciuta solo se la parte prova, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggior danno rispetto a quello già coperto dagli interessi. Il commissario ad acta, ove nominato, non ha diritto a compenso specifico in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, aveva accolto la domanda di equa riparazione proposta dalla parte ricorrente e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva regolarmente notificato, ma l’amministrazione non vi dava esecuzione.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su quel provvedimento, chiedendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della ricevibilità del ricorso in ottemperanza. Il decreto della Corte d’appello viene qualificato come provvedimento con natura decisoria in materia di diritti soggettivi e con valore ed efficacia di cosa giudicata: esso era stato notificato al Ministero e non era stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con conseguente passaggio in giudicato. La regolarità in rito del ricorso è pertanto confermata.

Il giudice verifica poi il rispetto della disciplina speciale dettata dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. La parte ricorrente aveva inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. Era inoltre decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento fosse stato eseguito.

Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Quanto alla rivalutazione monetaria, la domanda è respinta. Il Collegio richiama T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018 e T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2545 del 2022: in presenza di un debito di valuta, quale è l’indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione può essere accordata solo se sia provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. La Corte nomina quindi il commissario ad acta nel dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni, ed esclude un compenso specifico in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Sulle spese, la soccombenza dell’amministrazione giustifica la condanna al rimborso, comprensivo delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario, come da costante orientamento richiamato dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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