Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 897 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato, sicché è esperibile il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non è dovuto compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora va disattesa se la richiesta è generica, e comunque decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce un decreto che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese. Il decreto, ritualmente notificato, non era stato opposto ed era divenuto definitivo. L’amministrazione non vi aveva dato esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza e la corretta e integrale esecuzione del giudicato, previa attestazione, ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, della mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e delle modalità di riscossione prescelte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, ed è stato notificato al Ministero senza essere opposto.

Ha poi verificato il presupposto dell’inerzia: è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Parimenti è maturato il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.

Nel merito, il Tribunale ha affermato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’Appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Ha escluso il compenso in favore del commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Ha invece respinto la domanda di fissazione della somma per ogni violazione o ritardo successivi. La richiesta è apparsa generica; inoltre, per l’art. 114, lett. e), cod. proc. amm., nel testo aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Segue la condanna del Ministero alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive successive, con richiamo a Cons. Stato n. 3484 del 2021, Cons. Stato n. 1498 del 2017 e TAR Campania n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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