Ottemperanza al decreto equa riparazione e penalità di mora senza notifica titolo (TAR Calabria n. 1812 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze ai decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, dovendosi ritenere superato il precedente orientamento. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali e si cumula, stante il carattere sanzionatorio, con gli interessi legali dovuti ex lege. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, in caso di ulteriore inerzia, sono corrisposte dal Commissario.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a corrispondergli l’equa riparazione nella misura ivi indicata, oltre interessi legali e spese di lite.

Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001; dalla presentazione della richiesta sono decorsi sei mesi senza alcun pagamento. Di qui la proposizione dell’actio iudicati, con domanda di nomina di un Commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il presupposto dell’ottemperanza. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per i decreti della Corte d’appello emessi ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con la sola esclusione delle spese liquidate dalla Corte d’appello, distratte in favore del difensore che non agisce in proprio in questa sede per il loro recupero. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.

Quanto all’astreinte, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).

Le spese del giudizio sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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