Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 178 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando sia stato notificato e non opposto. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo e spirato il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, l’amministrazione è tenuta all’integrale esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento delle somme riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Lecce, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, al pagamento di € 3.600,00 per ciascuno, oltre spese del procedimento liquidate in € 600,00 per compensi e € 55,00 per spese, con accessori di legge e rimborso spese generali del 15%.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, i ricorrenti hanno chiesto al TAR di ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi, la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e il riconoscimento delle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito resistendo. Alla camera di consiglio i difensori hanno rinunciato alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), insistendo nelle restanti richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, ravvisando nel decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, per essere stato notificato al Ministero e non opposto. Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Il giudice ha inoltre accertato l’invio, da parte dei ricorrenti, della dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, in ossequio all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Ha quindi rilevato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni senza esecuzione del pagamento.

Su queste premesse il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese di lite, liquidate in € 300 per onorario oltre accessori e rimborso delle spese vive, seguono la soccombenza, con riconoscimento delle spese accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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