Ottemperanza all’equa riparazione: legittimazione e rivalutazione (TAR Puglia n. 179 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, la parte ricorrente è legittimata a domandare l’esecuzione delle sole statuizioni che le riconoscono pretese di diretta spettanza, non anche di quelle liquidate a titolo di spese in favore del difensore antistatario, che non abbia agito in proprio. La rivalutazione monetaria delle somme dovute a titolo di indennizzo non è dovuta ove non sia allegato e provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di adempiere spontaneamente a tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento giurisdizionale definitivo.
Il Fatto
La ricorrente agisce ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce del 18.02.2021, con cui il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di somme in suo favore e delle spese di procedimento, queste ultime con distrazione in favore del difensore antistatario.
Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente chiede l’ordine di esecuzione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la regolarità in rito del ricorso: il decreto impugnato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è munito di efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non opposto. Ricorrono, inoltre, i presupposti di legge: è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è stata resa la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e sono trascorsi i sei mesi dalla trasmissione senza pagamento.
Nel merito, il TAR rileva che il dispositivo del decreto contiene statuizioni di pagamento non solo in favore della ricorrente, ma anche in favore del difensore antistatario. Poiché il difensore non ha agito in proprio, la ricorrente non vanta titolo per chiedere l’ottemperanza di tali somme, riconosciute unicamente al difensore. La domanda è quindi accolta solo con riferimento alle pretese di diretta spettanza della ricorrente.
Quanto alla rivalutazione monetaria, il Collegio la rigetta. In presenza di un debito di valuta, come l’indennizzo ex legge n. 89/2001, la rivalutazione può essere accordata solo laddove sia allegato e provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi; onere non assolto. La richiesta è respinta anche sul versante dell’ottemperanza delle somme distratte in favore del difensore.
Il giudicato non opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. impone pertanto al Ministero di eseguire il decreto per le sole somme spettanti alla parte, se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nel termine di 90 giorni. Per l’ipotesi di inadempimento si nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriori 90 giorni e senza compenso, in virtù dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese sono compensate, salvo il rimborso delle spese vive successive, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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