Sanzione per inottemperanza al decreto di equa riparazione negata per ragioni ostative (TAR Puglia n. 1316 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della corte d’appello che liquida le spese in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria su diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata; decorsi inutilmente i termini dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina al Ministero della Giustizia l’esecuzione del titolo. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice dell’ottemperanza, titolare di ampio potere discrezionale, la nega o la riduce in presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando le circostanze addotte dal debitore pubblico. Il cospicuo contenzioso seriale e la difficoltà di reperire la provvista di bilancio costituiscono fattori ostativi al riconoscimento della sanzione. È dovuta la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Lecce, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in suo favore quale procuratore distrattario, delle spese del procedimento in materia di equa riparazione, liquidate in euro 585,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre accessori.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione alla sanzione ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm. per ogni ulteriore ritardo, la nomina di un commissario ad acta e il riconoscimento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto.

Il giudice verifica poi il rispetto delle condizioni dell’azione di ottemperanza. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le azioni giudiziarie eventualmente esercitate e le modalità di riscossione prescelte. È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.

Deve quindi essere sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi riconosciute, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

È invece rigettata la domanda di penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ricorda che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative. Nella specie, il mancato adempimento spontaneo si ricollega agli intuibili ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande di identico oggetto e all’obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui capitoli di bilancio: circostanze che giustificano il rigetto del capo di domanda.

Il Tribunale nomina fin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con termine di ulteriori 90 giorni. Non è dovuto alcun compenso specifico al commissario, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione delle spese, salvo il rimborso delle spese vive successive ed accessorie necessarie per il giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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