Nessuna acquisizione sanante ex art. 42-bis senza trasformazione irreversibile del fondo (TAR Puglia n. 323 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 presuppone che il fondo del privato sia stato trasformato in maniera irreversibile, sì che la restituzione al legittimo proprietario non sia più percorribile; essa costituisce, inoltre, una mera facoltà della pubblica amministrazione, che deve valutare gli interessi in conflitto. L’attività meramente conservativa e di custodia svolta dal Comune su un’area acquisita al patrimonio per effetto di confisca ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, e proseguita dopo la revoca della confisca medesima, non integra occupazione sine titulo né impone l’attivazione del procedimento di acquisizione coattiva. La revoca della confisca non produce quale effetto legale automatico l’acquisizione sanante del bene al patrimonio dell’ente.
Il Fatto
La società ricorrente ha recuperato la proprietà di alcuni terreni siti in località Punta Perotti in forza di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha dichiarato la nullità di una permuta stipulata nel 1993. I terreni, secondo la tesi della società, sarebbero da tempo occupati dal Comune di Bari, che vi avrebbe realizzato un parco pubblico senza regolare procedura espropriativa.
Con istanza del 6 marzo 2024 la società ha chiesto al Comune di attivare il procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, in alternativa la messa in pristino e la restituzione dei fondi. Il Comune ha riscontrato l’istanza con la nota impugnata, negando la realizzazione del parco e l’esistenza dei presupposti per l’acquisizione. La società ha quindi chiesto l’annullamento della nota, articolando censure di violazione dell’art. 42-bis, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e di eccesso di potere per errore sui presupposti e contraddittorietà.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda rilevando come i terreni fossero stati trasferiti al Comune per effetto della confisca disposta dal giudice penale, con acquisto di diritto al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La revoca della confisca è intervenuta solo in epoca successiva, con provvedimento del Gip del 2010.
Il TAR esclude che il Comune abbia posto in essere un’occupazione illecita. Gli interventi sull’area — manto erboso, pista ciclabile, modesti arredi — sono stati realizzati quando i suoli erano nella disponibilità dell’ente e non hanno dato luogo ad alcun provvedimento di destinazione a parco pubblico. Anche dopo la revoca della confisca il Comune ha agito in via meramente conservativa, con la deliberazione GM n. 67/2015, al fine di evitare il degrado dell’area, e tale atto non è stato impugnato.
Il Collegio ritiene che la lamentata violazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 sia inconfigurabile. La norma presuppone una trasformazione irreversibile del fondo, che nel caso di specie non è stata dimostrata: i richiami a articoli di stampa e a fotografie sono stati ritenuti irrilevanti e contestati dal Comune quanto alla effettiva raffigurazione dei fondi della ricorrente. L’acquisizione coattiva sanante resta, inoltre, una mera facoltà dell’amministrazione.
Quanto agli effetti della revoca della confisca, il TAR osserva che la disciplina introdotta dall’art. 4, comma 4-ter, del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 92/2009, è finalizzata a preservare il proprietario dal pregiudizio patrimoniale subito per effetto di una confisca ritenuta illegale dalla Corte EDU, ma non autorizza a considerare l’acquisizione sanante come effetto legale automatico della revoca stessa.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2.500,00 in favore del Comune di Bari, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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