Ottemperanza al giudicato di equa riparazione esclude rivalutazione e penalità di mora (TAR Puglia n. 1306 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto che ha liquidato l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, la domanda di rivalutazione monetaria è accoglibile solo se il creditore alleghi e provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali, trattandosi di debito di valuta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il ritardo dell’Amministrazione trovi ragione in fattori ostativi, quali l’elevato numero di domande del medesimo oggetto e la difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui capitoli di bilancio. Il giudice dell’ottemperanza conserva ampio potere discrezionale nel valutare le esimenti e nel determinare l’importo della sanzione.
Il Fatto
L’originaria ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce, con decreto n. cronol. 243/2018, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 2.000,00 a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, oltre interessi legali e spese. Il decreto, notificato in forma esecutiva, non era stato opposto ed era passato in giudicato.
Non essendo intervenuto l’adempimento spontaneo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna al pagamento delle somme, la rivalutazione monetaria, la penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nelle more, deceduta l’originaria ricorrente, gli eredi si sono costituiti insistendo nelle domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso: il decreto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.
Il Tribunale ha poi verificato il rispetto degli oneri procedimentali: la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 sulla mancata riscossione e sull’ammontare del credito, nonché il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, senza esecuzione. Ha quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto nel termine di 90 giorni.
Nel respingere la domanda di rivalutazione, il Collegio ha qualificato il credito come debito di valuta (richiamando T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII n. 6317/2020 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V n. 6163/2018). La rivalutazione presuppone l’allegazione e la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., onere non assolto.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15/2014: accanto al limite della manifesta iniquità, l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. prevede quello autonomo delle altre ragioni ostative. Ha ritenuto ostativi i ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande e la difficoltà di reperire la provvista, rigettando il capo di domanda.
Ha infine nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con termine ulteriore di 90 giorni e senza compenso specifico, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive accessorie per la proposizione del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. VI n. 3484/2021; Cons. Stato, Sez. V n. 1498/2017; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II n. 153/2022).
Nota della Redazione
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