La mancata allocazione dei fondi non impedisce l’ottemperanza al titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 2701 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata allocazione delle risorse finanziarie in bilancio non integra una causa di impossibilità oggettiva di ottemperare alla sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’amministrazione inadempiente è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per individuare le risorse da destinare in bilancio alla soddisfazione dei debiti pecuniari derivanti da provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, nominando in caso di ulteriore inerzia il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 582/2021 depositata il 17.11.2021, l’accertamento del diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per i contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati nelle annualità 2016/2017 e 2017/2018. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma lorda indicata, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di lite.
Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per conseguire il pagamento delle somme determinate nel titolo. Il Ministero si è costituito, sostenendo che l’istituzione scolastica non avrebbe potuto procedere per il mancato stanziamento degli specifici fondi, allocati solo fino a dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Monza, in quanto rispetto ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita alcuna azione. La decisione riguarda quindi il solo credito retributivo accertato.
Nel merito, il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato e ritualmente notificato, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
La difesa erariale oppone il difetto di fondi: le risorse destinate al pagamento della RPD su sentenza sarebbero state stanziate solo fino a dicembre 2021, con conseguente impossibilità di ottemperare alle sentenze sopravvenute. Il Tribunale osserva che tali indicazioni non sono supportate sul piano istruttorio e, soprattutto, che la mancata allocazione di fondi adeguati non rende impossibile l’ottemperanza.
Il principio affermato è netto: l’insufficienza delle risorse non è causa di impossibilità oggettiva, ma impone all’amministrazione inadempiente di adottare tutte le misure necessarie per individuare le risorse da allocare in bilancio e destinarle alla soddisfazione dei debiti pecuniari da sentenza. Il credito, del resto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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