L’ordine di demolizione richiede previo confronto procedimentale e puntuale descrizione delle opere (TAR Lombardia n. 2700 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che intervenga dopo un radicale mutamento dello stato dei luoghi rispetto a un precedente ordine ripristinatorio non costituisce atto meramente confermativo e impone all’Amministrazione di attivare il previo confronto procedimentale con l’interessato, mediante la comunicazione di avvio del procedimento. Il carattere vincolato dell’attività di repressione degli abusi edilizi non esime l’Amministrazione dall’obbligo partecipativo, ove il contributo del privato possa determinare un provvedimento di contenuto diverso. L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 non è applicabile quando gli esiti del procedimento non siano certi e vincolati. L’ordine di ripristino deve inoltre individuare e descrivere in maniera puntuale le opere abusive, non essendo sufficiente il rinvio per relationem a un verbale di sopralluogo che si limiti a indicare quanto riscontrato in loco, in ossequio al principio di tassatività degli illeciti amministrativi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Arsago Seprio, aveva ricevuto nel 2019 un’ordinanza di riduzione in pristino (n. 73/2019) per una tettoia ad uso legnaia, un ripostiglio e una parziale difformità dell’autorimessa rispetto al titolo abilitativo. Dopo l’ordinanza, la ricorrente ottenne l’autorizzazione paesaggistica postuma, il permesso di costruire in sanatoria per la cantina interrata e provvide spontaneamente alla demolizione della tettoia e del ripostiglio. Respinse invece la domanda di sanatoria relativa all’autorimessa e al piano interrato.

A seguito di un sopralluogo del luglio 2021, il Comune adottò l’ordinanza n. 25/2021, con cui ordinò la demolizione e la rimessione in pristino delle opere residue, richiamando il verbale di sopralluogo. La ricorrente impugnò il provvedimento deducendo, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e la carente descrizione delle opere abusive, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune. L’ordinanza del 2021 non è un atto meramente confermativo della precedente: è stata adottata all’esito di una nuova istruttoria e in presenza di una situazione di fatto sensibilmente diversa, essendo intervenute la sanatoria di parte degli abusi e la demolizione di altre opere. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’atto di conferma in senso proprio è autonomamente lesivo e va impugnato, mentre quello meramente confermativo presuppone l’assenza di nuova ponderazione degli interessi.

Nel merito, il Tribunale accoglie le censure sulla violazione delle garanzie partecipative. Il radicale mutamento dello stato dei luoghi avrebbe dovuto indurre il Comune, prima di assumere un nuovo ordine demolitorio, ad attivare un confronto procedimentale con la ricorrente, per consentirle di apportare osservazioni e determinare un provvedimento di contenuto diverso. La circostanza che la repressione degli abusi sia attività vincolata non esclude l’obbligo partecipativo, poiché al privato deve essere riconosciuta la possibilità di rappresentare l’inesistenza dei presupposti.

Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990: gli esiti del procedimento non erano certi e vincolati, sicché il vizio partecipativo non può essere considerato irrilevante. Il TAR rileva inoltre che l’ordinanza non individua con precisione le opere oggetto di sanzione ripristinatoria, rinviando per relationem al verbale di sopralluogo, che descrive solo quanto riscontrato in loco senza individuare i manufatti da rimuovere. Tale carenza impedisce di comprendere l’oggetto del provvedimento e di eseguirlo.

Il principio di tassatività degli illeciti amministrativi, nel cui novero rientrano quelli edilizi, impone che le opere abusive siano individuate e descritte in maniera puntuale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza n. 25/2021; in sede di riedizione del potere, il Comune dovrà rinnovare il procedimento previo adeguato coinvolgimento della ricorrente. La domanda risarcitoria è assorbita, le spese sono compensate salvo il contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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