Carta docente e ottemperanza: commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 1311 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Nel relativo giudizio grava sull’amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, in applicazione dell’art. 2697 c.c.: la mera costituzione di stile non vale a contestare il titolo esecutivo né a dimostrare l’avvenuto pagamento. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il commissario, individuato in un dirigente della stessa amministrazione, non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Catania, n. 1154/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

Secondo la ricorrente, l’amministrazione non aveva provveduto ad accreditare la somma sulla carta docente, mentre aveva dato corso solo al pagamento delle spese legali. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la parte ha quindi agito ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. per ottenere la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la rituale notificazione al Ministero, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito il Tribunale rileva che l’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera quindi il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Ne deriva la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza, con la sola eccezione del capo sulle spese legali, per il quale è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ordina conseguentemente al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’ufficio ministeriale competente in materia di contenzioso e disciplina del personale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Sul compenso del commissario, il Tribunale esclude il diritto a qualsiasi emolumento, poiché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e la relativa applicazione analogica alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un indirizzo conforme di TAR Calabria n. 1706/2024, TAR Campania n. 5142/2024, TAR Sicilia n. 2621/2024 e TAR Sardegna n. 983/2023.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente che si sono dichiarati anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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