Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e accredito della carta docente (TAR Veneto n. 2035 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un facere può essere attuato con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risulti il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996 dopo la notifica del titolo. L’amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento è tenuta a eseguire il giudicato nel termine assegnato dal giudice. La nomina del commissario ad acta, disposta sin da ora per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di regola esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza 20 marzo 2025 n. 132, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in favore di un docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma complessiva di euro 1.500,00, e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata il 28 luglio 2025 presso la posta elettronica certificata del Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 22 dicembre 2025, e l’avvenuta notifica del titolo al Ministero, con decorso del termine dilatorio.

Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Il Tribunale ha richiamato la funzione dell’istituto, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

È stato inoltre nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, entro un ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ha ravvisato, almeno allo stato, i presupposti per riconoscerla, proprio in considerazione della nomina del commissario, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese sono state poste a carico della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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