Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 843 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio e accettata dalle controparti, costituisce causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., senza che il giudice debba pronunciarsi sul merito della controversia. La compensazione delle spese di lite, concordata tra le parti, può essere disposta dal collegio in conformità all’accordo intervenuto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Marche una serie di atti amministrativi riguardanti una variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Castelfidardo, tra cui le delibere consiliari di adozione e di adozione definitiva della variante, nonché le determine dirigenziali della Provincia di Ancona. Il Comune di Castelfidardo e la Provincia di Ancona si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.
Nel corso del procedimento, il ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo contestualmente la compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni resistenti prendevano atto di tale dichiarazione, concordando anch’esse sulla compensazione delle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dal ricorrente in data 3 marzo 2026, determinava il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia. La circostanza che anche le parti resistenti avessero concordato sulla compensazione delle spese ha permesso al collegio di definire il giudizio senza necessità di esaminare le questioni di merito sollevate con il ricorso.
Il collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., rilevando che la dichiarazione del ricorrente era idonea a privare il giudizio di ogni utilità pratica per la parte istante. La declaratoria di improcedibilità non richiedeva pertanto l’esame delle censure proposte né la valutazione del fumus dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando l’accordo intervenuto tra le parti. La pronuncia sull’improcedibilità e la compensazione delle spese sono state adottate nella camera di consiglio del 26 giugno 2026, con decisione assunta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio in forma semplificata.
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Nota della Redazione
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