Silenzio assenso su iscrizione all’albo e inammissibilità del ricorso avverso il diniego (TAR Puglia n. 360 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio, disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile quando la fattispecie concreta integri un’ipotesi di silenzio significativo e, segnatamente, di silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990. In tale evenienza l’inerzia dell’amministrazione non è qualificabile come silenzio rifiuto, mancando un potere autoritativo esercitabile. Il ricorso proposto per la declaratoria del silenzio rifiuto è pertanto inammissibile se non contenga anche una domanda di accertamento del silenzio assenso. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. a-bis), c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico esercente la professione sanitaria disciplinata dalla legge n. 3/2018, ha presentato il 15 giugno 2022 istanza di iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico della Provincia di Lecce. Dopo la comunicazione dell’Ordine provinciale del 18 giugno 2022, che indicava la piattaforma dedicata per la presentazione, l’istanza è stata ripresentata secondo tale modalità. Con nota del 29 giugno 2023 la Federazione Nazionale ha comunicato che l’istanza sarebbe stata valutata, senza tuttavia concludere il procedimento.
La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio rifiuto, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e per la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, alla camera di consiglio del 5 giugno 2024, la difesa ha precisato che la domanda era da intendersi anche come di accertamento del silenzio assenso; il Collegio ha disposto la conversione del rito e la fissazione dell’udienza pubblica. Il 10 febbraio 2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale affronta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti in favore della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie. Il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. a-bis), c.p.a., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990. La fattispecie verte, infatti, sulla formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 59/2010.
Il Tribunale precisa il criterio distintivo: la giurisdizione della Commissione Centrale sussiste quando la controversia verte sul provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione all’Albo, ma non nelle procedure di silenzio, come quella in esame.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio rileva che nel caso concreto si controverte di un’ipotesi di silenzio significativo, nella specie silenzio assenso, e che nel ricorso non è contenuta una domanda di accertamento del silenzio assenso, come invece dichiarato a verbale dalla difesa solo in sede di camera di consiglio. Il Tribunale osserva inoltre che non si è in presenza di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, con la conseguenza che non può configurarsi un’ipotesi di silenzio rifiuto, che attiene all’attività autoritativa.
In ogni caso, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esplicita dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 10 febbraio 2025. Il Collegio dispone quindi la compensazione integrale delle spese processuali tra tutte le parti costituite, in considerazione dell’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.
Nota della Redazione
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