Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 356 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, sicché può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice, non disponendo né del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della parte, resa prima della trattazione e confermata in udienza, preclude ogni esame nel merito delle censure originariamente proposte.
Il Fatto
Il ricorrente, commercialista iscritto all’Albo professionale provinciale, aveva impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno gli comunicava l’impossibilità di presentare, per l’anno 2021, la domanda di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la Puglia, per inosservanza del termine del 16.12.2020 fissato dal D.M. 23.10.2020. Impugnava inoltre il D.M. 23.12.2020 di approvazione dell’Elenco, nella parte in cui non lo includeva, deducendo l’irragionevolezza e lo sviamento di potere, la violazione del principio della forza maggiore e il difetto di motivazione.
Con ordinanza cautelare n. 124/2021 la Sezione respingeva l’istanza di sospensione, ravvisando l’assenza del fumus boni iuris: il periodo di isolamento fiduciario era iniziato solo dal 15.12.2020, a fronte di un termine ampio per la presentazione telematica della domanda. Con memoria depositata il 5 febbraio 2024 il ricorrente dichiarava il venir meno dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenienza rappresentata dalla dichiarazione espressa della parte, confermata a verbale dal difensore all’udienza del 26 febbraio 2025, impone la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda su un principio generale del processo amministrativo, non su una disposizione specifica del codice.
Il Tribunale afferma che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può quindi dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. La dichiarazione proveniente dal difensore, ritualmente resa, è idonea a produrre l’effetto estintivo del giudizio.
Da ciò discende il limite dei poteri del giudice: il Tribunale non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’assenza di residui profili di interesse, rilevata dalla stessa parte, preclude quindi ogni scrutinio nel merito delle censure.
Il Collegio non esamina pertanto le doglianze sulla forza maggiore e sulla irragionevolezza del termine, già valutate in sede cautelare. Sulle spese, sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale, anche in ragione dell’esito del giudizio e della mancata insistenza della difesa erariale per la condanna.
Nota della Redazione
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