Ottemperanza al giudicato e adeguamento revisionale senza sostituzione della discrezionalità amministrativa (TAR Calabria n. 1649 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, ove il titolo consacri un potere discrezionale non ancora esercitato, assegna un termine per l’adempimento senza sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del contenuto del provvedimento. L’azione ex art. 112 c.p.a. è accoglibile quando l’amministrazione non provi, come è suo onere, di avere eseguito la decisione giurisdizionale. La nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, opera quale strumento di esecuzione in caso di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, su istanza della parte creditrice. Spese di giudizio e compenso del commissario sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del 12 giugno 2019, la Sezione Seconda del TAR Calabria aveva ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di provvedere sull’istanza di adeguamento revisionale del corrispettivo contrattuale avanzata dalla società aggiudicataria di una gara per la fornitura di ausili e servizi connessi, per il periodo compreso tra il 31 marzo 2007 e il 4 settembre 2009. Il Tribunale aveva escluso che l’adeguamento costituisse un diritto soggettivo perfetto, qualificandolo come esito di una valutazione discrezionale, e aveva assegnato novanta giorni per determinare gli importi in base alle variazioni dell’indice Istat, con maggiorazione degli interessi moratori fino al soddisfo.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata nell’ottobre 2019. La società creditrice, dopo un precedente ricorso rimasto senza esito per effetto della sospensione delle esecuzioni nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale, ha nuovamente adito il Tribunale chiedendo l’ordine di pagamento di una somma determinata, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’obbligo di adempimento integrale del dictum giurisdizionale. Sul punto la motivazione è lineare: l’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al provvedimento, onere che su di essa gravava. Ricorrono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con conseguente accoglimento del ricorso.

Il passaggio centrale riguarda i limiti dei poteri del giudice. L’esecuzione della sentenza presuppone una decisione discrezionale dell’Azienda Sanitaria in ordine all’entità dell’adeguamento revisionale: il Tribunale chiarisce che non spetta a sé, in sede di ottemperanza, determinare il quantum dovuto. La richiesta della ricorrente di condanna al pagamento di una somma specifica non viene quindi accolta nei termini prospettati, restando riservata all’amministrazione la quantificazione.

Da qui la scansione dei provvedimenti. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’ente di ottemperare integralmente al giudicato, determinandosi sull’entità dell’adeguamento, e assegna un termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

L’intervento commissariale è articolato in modo rigoroso: il commissario provvede, avvalendosi dei poteri necessari, decorso il termine di sessanta giorni e a seguito di apposita istanza della parte ricorrente, entro i successivi novanta giorni, dando integrale esecuzione alla sentenza e corrispondendo anche le spese liquidate. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Sul piano delle spese, il Collegio condanna l’Azienda Sanitaria al pagamento in favore della ricorrente di spese e competenze liquidate in 2.852,00 euro, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali nella misura del 15 per cento, a IVA e CPA come per legge. La statuizione conferma il criterio della soccombenza sostanziale per l’inerzia serbata dall’amministrazione di fronte al giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *