Il riscatto degli anni di laurea spetta alla Corte dei conti (TAR Toscana n. 169 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea ai fini pensionistici appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Il riparto si determina in ragione della natura del diritto fatto valere e del petitum sostanziale, identificato dal rapporto pensionistico, e non dalla condizione soggettiva del richiedente. La giurisdizione del giudice contabile comprende tutte le controversie funzionali alla pensione, comprese quelle relative al riscatto di periodi di servizio e alla ricongiunzione di periodi assicurativi. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche quando il dipendente sia ancora in servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri, proveniva dal Ruolo Speciale ed era transitato nel Ruolo Normale all’esito della procedura indetta nel 2017 per l’unificazione dei ruoli. Nel 2023 ha chiesto il riconoscimento del beneficio del riscatto gratuito degli anni di laurea, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, assumendo di trovarsi in posizione analoga a quella degli ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma.

Il Comando Generale ha rigettato l’istanza con provvedimento dell’1.8.2023. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al riscatto dei quattro anni del corso di laurea in giurisprudenza, previo annullamento o disapplicazione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione di difetto di giurisdizione, segnalandola alle parti all’udienza camerale e assegnando, con ordinanza, un termine per memorie sul punto. La questione riguarda la sussistenza del diritto al computo, senza oneri, degli anni di studi universitari ai fini pensionistici e la legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione.

Il TAR richiama l’art. 13 del r.d. n. 1214 del 1934 e l’art. 62 dello stesso regio decreto, che riservano alla Corte dei conti i ricorsi in materia di pensione a carico dello Stato e, in materia di riscatto di servizi, ammettono il ricorso contro il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza. Sul piano sostanziale rileva l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, che disciplina il computo degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea.

La Corte ripercorre l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8930 del 2014 e delle Sezioni Unite n. 22745 del 2021, secondo cui la giurisdizione del giudice contabile ha carattere esclusivo e ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale. Viene richiamata anche Cass. civ., sez. un., n. 11849 del 2016, che include espressamente il riscatto degli anni di studio universitario tra le questioni devolute alla Corte dei conti.

Il Collegio conforta la conclusione con la giurisprudenza amministrativa, tra cui il parere del Consiglio di Stato n. 1761 del 2020 e le pronunce del TAR Sardegna n. 79 del 2017 e del TAR Veneto n. 181 del 2020, dalle quali emerge che il discrimine non è la condizione di attività o di quiescenza del richiedente, ma la natura del diritto azionato. La domanda del ricorrente attiene, per finalità ed effetti, ai soli fini del trattamento pensionistico.

Il TAR dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione e indica la Corte dei conti come giudice competente, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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