Revisione prezzi negli appalti: clausola di gara prevalente e parametri alternativi ammessi (Cons. Stato n. 3351 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi negli appalti pubblici, ove la lex specialis e il contratto prevedano una clausola di indicizzazione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l’amministrazione è tenuta ad applicarla secondo i criteri ivi stabiliti, senza introdurre condizioni ulteriori non previste, quali una soglia minima di variazione del 10%. Il richiamo all’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e all’art. 1664 c.c. è inconferente, la prima riguardando i soli accordi-quadro dei soggetti aggregatori e la seconda operando in via residuale in assenza di clausole revisionali. Qualora i parametri documentali richiesti dalla clausola non siano disponibili per cause non imputabili all’appaltatore, questi assolve all’onere probatorio con documentazione alternativa equipollente, che l’amministrazione deve valutare secondo i canoni di buona fede, correttezza ed equilibrio contrattuale.
Il Fatto
Un Comune aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, aggiudicata a una società con un ribasso del 3,367%. Il Capitolato speciale d’appalto, all’art. 30, prevedeva una clausola di indicizzazione e revisione del canone ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, recepita nell’art. 11 del contratto.
Nel corso dell’esecuzione la società presentava istanza di revisione del corrispettivo, deducendo l’incremento dei costi di manodopera, carburante e spese varie. Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo non integrata la soglia del 10% di variazione dei prezzi e carente la documentazione prodotta. Il TAR Campania respingeva il ricorso. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione dell’istituto, che persegue un duplice scopo: evitare aumenti incontrollati del corrispettivo e tutelare l’impresa dall’alterazione del sinallagma contrattuale. Richiama l’indirizzo secondo cui la revisione assicura il riequilibrio a fronte di una documentata alterazione delle prestazioni (Cons. Stato, sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023) e l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2021, che ne ha riconosciuto la funzione integrativa del prezzo in retrospettiva. Il meccanismo, tuttavia, non può trasformarsi in modifica del prezzo originario a vantaggio di una sola parte (Cons. Stato n. 9426/2022).
Nel caso concreto la disciplina della revisione trova fonte vincolante nella lex specialis e nel contratto, formulati in termini chiari e precisi. L’amministrazione era quindi tenuta ad applicare la clausola secondo i criteri stabiliti, senza subordinare l’accoglimento a una variazione non inferiore al 10%, soglia non prevista dal regolamento negoziale. Il richiamo all’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 è inconferente, riguardando i soli accordi-quadro dei soggetti aggregatori, e parimenti residuale è l’art. 1664 c.c.
Quanto al costo della manodopera, la clausola non può essere letta nel senso di subordinare l’aggiornamento alla previa emanazione delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, non assistite da obbligo di emanazione tempestiva: nel caso di specie erano state pubblicate solo nel marzo 2024. Gli effetti dei rinnovi del CCNL sono immediatamente esigibili e vincolano le imprese, sicché il CCNL costituisce parametro sufficiente. Legittimo il ricorso alle tabelle associative, confermate dai successivi dati ministeriali.
Analogamente, per il carburante il parametro CIPE non è più esistente, essendo stato sostituito dal CIPESS, privo di tale competenza dopo la legge n. 141 del 2019: il listino della Camera di Commercio è fonte attendibile. Per le spese varie, la certificazione camerale non è più rilasciata, essendo gli indici certificati dall’ISTAT, unico parametro ufficiale.
La sentenza è quindi riformata: accolto l’appello e il ricorso di primo grado, annullata la nota di diniego e accertato il diritto alla revisione, con condanna dell’amministrazione alla rideterminazione del corrispettivo e al pagamento delle differenze, nei limiti dell’istruttoria. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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