Ottemperanza al giudicato sul computo dell’anzianità pre-ruolo dei docenti (TAR Sicilia n. 2717 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti della Pubblica Amministrazione si computa dalla notifica della decisione e deve essere già decorso al momento della proposizione del ricorso. Accertata la mancata ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La nomina del commissario assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli e consente di escludere la fissazione di una penalità per le successive violazioni. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 821/2023 del 25.10.2023, che aveva condannato il Ministero a ricostruire la carriera ai fini giuridici ed economici, riconoscendo l’anzianità di servizio pre-ruolo e la collocazione nella corrispondente posizione stipendiale, oltre al pagamento delle differenze stipendiali maturate dal 1° giugno 2016 e agli accessori.
La decisione era passata in giudicato. L’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non ha dimostrato alcun adempimento. La questione arriva così davanti al giudice dell’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso risulta notificato il 12 giugno 2026; la notifica della decisione all’Amministrazione, nella sede legale, è avvenuta il 6 febbraio 2026. Al momento della proposizione, dunque, era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Superata la verifica del termine, il giudice accerta il passaggio in giudicato della decisione, attestato in atti, e rileva che l’Amministrazione intimata non ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. La domanda giudiziale è quindi fondata.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ragusa entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Direzione in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di sessanta giorni.
Il Collegio esclude la fissazione di una somma a titolo di penalità per le successive violazioni: la nomina del commissario già assicura il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Nel dispositivo richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500, oltre accessori, tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.