Scatti stipendiali nel TFS anche al militare a riposo a domanda (TAR Liguria n. 39 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987, come novellato dalla legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La disposizione si applica al personale della Guardia di Finanza in virtù dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, trattandosi di forza di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha natura decadenziale, ma è solo funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del TFS.
Il Fatto
Due militari della Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda nel 2018, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione nel trattamento di fine servizio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’INPS aveva rigettato l’istanza di ricalcolo, ritenendo applicabile al personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che riconosce il beneficio solo nei casi di cessazione per limite di età, invalidità o decesso.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto e chiesto la condanna dell’Istituto alla rideterminazione del TFS. L’INPS si è costituito, preannunciando l’adozione di una circolare applicativa favorevole, e si è rimesso al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. La questione centrale riguarda l’applicabilità dell’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 al personale collocato in quiescenza a domanda. La norma, nel testo novellato, riconosce i sei scatti anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’applicabilità alla Guardia di Finanza deriva dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che assimila il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
I ricorrenti possiedono i requisiti richiesti: il primo, al collocamento a riposo del 16 ottobre 2018, aveva 56 anni e 11 mesi di età e 42 anni di servizio utile; il secondo, al collocamento del 27 giugno 2018, aveva 55 anni e 11 mesi e 40 anni di servizio utile.
Il Tribunale esclude la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente — richiamato con Cons. St., sez. II, n. 3098/2023 e numerose altre pronunce, oltre a TAR Liguria, sez. I, n. 606/2023 — il termine non ha natura decadenziale, ma serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Quanto all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997, che subordina il riconoscimento dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione, il Collegio ne circoscrive la portata: la norma opera ai soli fini del computo della base pensionabile e non incide sulla quantificazione del TFS.
Il ricorso è dunque accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS a rideterminare il TFS. Sulla maggiori somme spettano gli interessi legali e, per l’eventuale quota superiore, la rivalutazione monetaria, escluso il cumulo ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese sono compensate, con refusione del contributo unificato a carico dell’INPS.
Nota della Redazione
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