Trasferimento d’autorità del militare e bilanciamento con esigenze familiari (TAR Liguria n. 322 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di trasferimento dei militari, in quanto strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione della Difesa e alla disciplina del rapporto di servizio, sono sottratti alla normativa generale sul procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, rilevanza di mero fatto: il provvedimento può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento e non necessita di particolare motivazione. Il bilanciamento tra esigenze di servizio ed esigenze personali resta espressione di ampia discrezionalità dell’Amministrazione. Le problematiche familiari assumono rilievo solo quando presentino carattere di straordinarietà o siano assistite da istituti di protezione rafforzata di fonte legislativa. La mobilità costituisce connotato connaturato alla professione militare.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso un reparto reggimentale, superava un concorso interno per titoli e frequentava positivamente il successivo corso di formazione, conseguendo il nuovo ruolo. L’Amministrazione della Difesa disponeva quindi il suo trasferimento d’autorità presso la Scuola delle Telecomunicazioni delle Forze Armate, con impiego in prima assegnazione.
Il militare impugnava l’ordine di trasferimento e la nota con cui era stata respinta la sua domanda di reimpiego nella sede di provenienza, articolando un motivo di eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e disparità di trattamento. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris; la causa perveniva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: la movimentazione contestata non è un trasferimento in senso proprio, ma un ordine d’impiego conseguente all’avanzamento di carriera e al primo impiego nel nuovo ruolo. Da qui la conseguenza, in linea con la giurisprudenza richiamata, che l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 sottrae l’atto alla normativa generale sul procedimento.
Il Tribunale esamina poi i criteri di prima assegnazione definiti dallo Stato Maggiore dell’Esercito. Assume rilievo prioritario l’utile collocazione organica e funzionale negli uffici di livello superiore, mentre la conferma presso i reparti reggimentali costituisce eventualità meramente residuale. In via gradata si considerano le sedi indicate dal militare, le informazioni emerse nell’intervista professionale, le expertise possedute e la titolarità di leggi speciali o situazioni di gravità riconosciute prima dell’inizio del corso.
Applicando tali criteri, la destinazione alla Scuola ligure risponde a esigenze di servizio: l’istituto dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore, è deputato all’addestramento del personale e presentava una significativa carenza organica nella categoria dei sottufficiali, che il nuovo impiego contribuiva a ridurre. Quanto alla situazione familiare, il Collegio rileva che dalla documentazione non emerge uno stato di handicap ai sensi della legge n. 104/1992: per la figlia minore sono suggerite misure compensative e dispensative in ambito scolastico, mentre il figlio maggiorenne ha sviluppato una patologia a seguito di postumi. I ragazzi vivono con la madre, dalla quale il ricorrente è divorziato.
Da ciò la conclusione che le problematiche familiari rappresentate sono comuni a molti militari e non rivestono carattere di straordinarietà. L’Amministrazione ha quindi fatto buon governo del potere organizzatorio. Né rileva che il militare avesse inizialmente indicato solo sedi reggimentali e che gli fosse stata segnalata la presenza di un comando di livello superiore: l’autorità militare non ha assunto alcun obbligo di assegnarlo a quella sede.
La disparità di trattamento è esclusa dalla documentazione versata in giudizio, dalla quale risulta che tutti i sottufficiali con la medesima branca funzionale sono stati assegnati a sedi diverse da quelle di provenienza. I disagi connessi agli spostamenti sono inoltre connaturati alla professione militare, caratterizzata da frequente mobilità. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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