Parere comunale impugnato e mancata impugnazione dell’atto regionale conclusivo: ricorso improcedibile (TAR Marche n. 152 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che scelga di impugnare in via anticipata un parere comunale endoprocedimentale, ancorché vincolante, è tenuto a impugnare anche il provvedimento conclusivo del procedimento, se questo venga adottato. L’omessa impugnazione dell’atto finale, che recepisca quel parere, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La facoltà di impugnazione immediata dell’atto interno risponde all’esclusivo interesse del ricorrente ad anticipare la soglia di tutela, ma non lo esonera dall’onere di coltivare il giudizio avverso l’atto che definisce la procedura. La declaratoria di improcedibilità presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato domanda di ammissione ai contributi per la ricostruzione post-sisma del 2016, ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, includendo nel progetto un impianto fotovoltaico e solare termico da collocare sulla copertura dell’immobile.
Il Comune, con nota dell’11 giugno 2019, comunicava alla Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione un parere di non conformità, incentrato sul contrasto dell’impianto con l’art. 16, comma 7, del Regolamento di Arredo Urbano del Centro Storico, approvato con delibera consiliare n. 64 del 31 luglio 2017. Dopo un incontro e nuova documentazione, il primo profilo di difformità veniva superato, ma il Comune confermava il divieto con nota del 26 settembre 2019. La ricorrente impugnava entrambe le note e il Regolamento, in parte qua, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. Le note impugnate costituiscono atti interni del procedimento di competenza regionale, regolato dall’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. In sede cautelare, con ordinanza n. 260 del 2020, l’istanza era stata respinta proprio in ragione della natura endoprocedimentale degli atti comunali e dell’assenza di periculum in mora, non essendosi ancora pronunciata la Regione.
Successivamente la Regione si è pronunciata in via definitiva sulla richiesta di contributo. La ricorrente ha controdedotto alla comunicazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 3 maggio 2023, chiedendo un formale preavviso di diniego. Il preavviso del 20 luglio 2023 annunciava la non finanziabilità delle lavorazioni relative all’impianto fotovoltaico e solare termico, per le quali il Comune, con nota del 22 luglio 2022, non aveva rilasciato il nulla osta di competenza. A seguito del preavviso, la ricorrente ha stralciato in toto dagli elaborati grafici e dal computo metrico le opere controverse, senza impugnare il decreto regionale conclusivo del 12 ottobre 2023.
Il Collegio chiarisce che la natura degli atti comunali non rileva ai fini dell’improcedibilità. Anche in caso di parere vincolante, l’interessato ha la semplice facoltà di impugnarlo immediatamente, senza attendere il provvedimento conclusivo. La giurisprudenza che ammette l’impugnazione anticipata dei pareri vincolanti (TAR Veneto, Venezia, n. 2008 del 30 luglio 2024) risponde alla finalità di anticipare la soglia di tutela in presenza di atti interni capaci di vincolare il contenuto del provvedimento finale; il tutto nell’interesse esclusivo del ricorrente, cui è rimessa la scelta tra impugnazione immediata e impugnazione dell’atto conclusivo. Resta fermo che il ricorso diviene improcedibile se il ricorrente omette di impugnare l’atto che definisce la procedura.
Ne consegue l’insussistenza dell’interesse alla decisione: la richiesta di finanziamento dell’impianto è stata esplicitamente rimossa a fronte del preavviso di rigetto e la pratica originaria è stata annullata, con l’erogazione del contributo sulla base del nuovo computo metrico. La persistenza dell’interesse non può fondarsi sull’intenzione, espressa in memoria, di presentare un’integrazione progettuale: si tratterebbe di un procedimento nuovo ed estraneo all’oggetto del giudizio. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 10950 del 18 dicembre 2023, il Tribunale ribadisce che l’improcedibilità presuppone una situazione nuova tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, verificandosi quando l’atto impugnato ha consumato la sua efficacia. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità delle norme applicate.
Nota della Redazione
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