Uso temporaneo e rigenerazione: requisiti e motivazione (Cons. Stato n. 1884 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’uso temporaneo disciplinato dall’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001 non postula che l’area interessata rientri nel perimetro del territorio urbanizzato, né che abbia perso la destinazione agricola, potendo l’intervento inserirsi in un più ampio processo di riqualificazione e recupero di aree dismesse o inutilizzate. Il requisito dell’interesse pubblico o generale va valutato in prospettiva globale e non atomistica, correlata alla fruizione collettiva delle infrastrutture e alla situazione transitoria dei lavori. La legge regionale toscana impone però che l’uso temporaneo non contrasti con il Piano strutturale: sul punto la delibera deve recare motivazione precisa e completa, non essendo sufficiente la natura non conformativa del piano. È parimenti essenziale un termine finale certo, non potendosi far coincidere la cessazione con un evento futuro e incerto quale la messa in esercizio della tramvia. La delibera e la convenzione costituiscono titolo idoneo per le opere funzionali all’uso temporaneo, senza necessità di autonomo permesso di costruire.

Il Fatto

Il Comune di Bagno a Ripoli ha approvato una delibera consiliare con cui, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, l.reg. Toscana n. 65/2014, ha disposto l’utilizzazione temporanea di un’area per la realizzazione di un parcheggio in adiacenza al centro sportivo di una società calcistica, approvando lo schema di convenzione. L’area era classificata come ambito periurbano di valore paesaggistico, con destinazione agricola.

Alcuni residenti e proprietari di fabbricati confinanti hanno impugnato la delibera e gli atti connessi davanti al TAR Toscana, che ha accolto il ricorso. Il Comune e la società sportiva hanno proposto appello principale e incidentale, contestando la legittimazione dei ricorrenti e l’interpretazione restrittiva dell’istituto. I ricorrenti hanno riproposto i motivi assorbiti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021. I ricorrenti, proprietari e residenti della zona, subiscono una modifica peggiorativa del godimento dei loro immobili per l’alterazione dei valori ambientali e l’aumento del carico urbanistico derivante dalla trasformazione di un’area libera in un grande spazio di sosta.

Nel merito, i giudici ritengono che l’applicazione dell’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001 non sia estranea alla ratio dell’istituto, che non modifica in via definitiva l’assetto dei luoghi. L’appartenenza dell’area alla zona periurbana, anziché al perimetro del tessuto urbanizzato, e la destinazione agricola non determinano l’illegittimità della scelta. L’intervento si inserisce nell’opera di riqualificazione già avviata, come soluzione temporanea per integrare l’offerta di parcheggi nelle more del completamento della tramvia.

Anche il requisito dell’interesse pubblico o generale è integrato, in una prospettiva non atomistica ma globale, connessa al miglioramento della fruizione del centro sportivo e della viabilità. Una volta ultimata la tramvia, la necessità dei parcheggi aggiuntivi cesserà e i luoghi potranno essere ripristinati.

Accolti parzialmente gli appelli, il Collegio esamina i motivi assorbiti. Quanto alla contrarietà al Piano strutturale, la delibera non ha adeguatamente affrontato il profilo, limitandosi ad affermarne la non contrarietà per la natura non conformativa del piano. La perentorietà della prescrizione regionale richiedeva motivazione più completa.

Parimenti fondata è la doglianza sull’omesso termine finale: la messa in esercizio della tramvia non è parametro temporale certo, così che le precisazioni rese in giudizio non valgono a integrare il provvedimento. È invece infondato il motivo sulla necessità di un autonomo permesso di costruire, poiché la delibera e la convenzione costituiscono titolo idoneo per opere di modesta entità.

Il ricorso di primo grado è quindi accolto con diversa motivazione, con conferma dell’annullamento e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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