Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 551 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. L’amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non contrasta l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna un termine per l’ottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta con il compito di adottare ogni atto necessario all’esecuzione, ivi comprese variazioni di bilancio e stipula di mutui e prestiti. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando la sola nomina del commissario appare sufficiente, in funzione acceleratoria, a stimolare il sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria. La parte ricorrente deduce la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notificazione della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, cosiddetto termine dilatorio. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio non ravvisa dunque margini per disattendere la domanda di esecuzione.

Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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