Contribuzione universitaria dei corsi joint degree e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 3813 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di imposizione di un contributo universitario fisso e forfetario, applicato agli iscritti a un corso di joint degree in deroga al regime ordinario graduato per ISEE, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’Ateneo, nelle more del giudizio, abbia esteso agli stessi studenti il regime contributivo ordinario e i correlati esoneri per l’intera durata del percorso di studi. La sopravvenienza elimina integralmente l’utilità concreta conseguibile con l’eventuale annullamento, restando irrilevante la possibile applicazione del regime derogatorio ad altre coorti di studenti, che configura una lesione meramente ipotetica e futura. Non ricorrono invece i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ove le determinazioni sopravvenute non siano state adottate in accoglimento delle censure né comportino riconoscimento dell’illegittimità degli atti impugnati.

Il Fatto

Alcuni studenti iscritti nell’anno accademico 2025/2026 al corso di laurea magistrale internazionale “Migration Studies and New Societies”, attivato dall’Ateneo in joint degree con Università straniere, e l’associazione studentesca UDU Milano hanno impugnato gli atti con cui l’Università ha imposto a tutti gli iscritti al corso un contributo economico una tantum di € 4.500,00 per ciascun anno di corso, applicato indistintamente, senza graduazione in base all’ISEE e senza esoneri, nonché il Regolamento Tasse nella parte in cui prevede per i corsi di joint degree un regime contributivo derogatorio rispetto a quello ordinario. La contribuzione era stata comunicata solo a settembre 2025, discostandosi dall’Avviso di Ammissione che rinviava alla disciplina generale dell’Ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con deliberazione del 27 gennaio 2026, ha disposto l’applicazione agli studenti della coorte 2025 del corso di laurea del regime contributivo previsto per gli studenti degli altri corsi, con esonero dal contributo per i beneficiari di borsa di studio; successivamente, con determinazione del 28 aprile 2026, l’Ateneo ha esteso tale disciplina anche all’anno accademico 2026/2027 e fino al conseguimento del titolo.

Quanto ai ricorrenti persone fisiche, il Collegio ha osservato che tutti risultano iscritti al primo anno del corso nell’anno accademico 2025/2026 e appartengono pertanto alla coorte 2025, il cui percorso di studi si conclude nell’anno successivo. Le misure sopravvenute hanno quindi integralmente disciplinato la posizione degli studenti ricorrenti per l’intera durata del loro percorso di studi, eliminando il regime contributivo originariamente contestato e il pregiudizio derivante. Non rileva, ad avviso del Tribunale, la circostanza che gli atti impugnati continuino a produrre effetti nei confronti di studenti appartenenti a coorti diverse, trattandosi di fattispecie autonoma rispetto alla posizione degli attuali ricorrenti.

Con riguardo all’associazione studentesca, il Collegio ha escluso la persistenza dell’interesse alla decisione: essa fonda la propria legittimazione sull’interesse collettivo degli studenti destinatari degli atti concretamente impugnati, i quali, appartenendo tutti alla coorte 2025, hanno visto integralmente regolata la propria posizione dalle determinazioni sopravvenute. La prospettata applicazione del regime derogatorio ad altre coorti configura una lesione meramente ipotetica e futura, priva del requisito dell’attualità e suscettibile di essere fatta valere solo allorché la lesione si manifesti in modo concreto.

Il Tribunale ha infine escluso che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere: essa presuppone che la pretesa abbia trovato piena soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza di un provvedimento favorevole adottato sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato. Nel caso di specie, l’Ateneo ha introdotto la disciplina derogatoria esclusivamente in considerazione del fatto che l’informazione sul contributo non era stata pubblicata contestualmente all’avviso di ammissione, senza alcun riconoscimento dell’illegittimità della disciplina contestata.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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