Ordine di demolizione illegittimo se non distingue le opere e non motiva (Cons. Stato n. 1512 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione che investe una pluralità di interventi edilizi eterogenei e di modesta entità è illegittimo se l’amministrazione li qualifica apoditticamente come un’unitaria ristrutturazione edilizia. Il potere repressivo richiede che l’ente dimostri la non riconducibilità delle singole opere all’edilizia libera e al regime della DIA, nonché all’ambito di applicazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004. L’amministrazione deve inoltre argomentare in concreto perché l’autorizzazione paesaggistica fosse necessaria per ciascun intervento, valutandone la lesività rispetto ai valori tutelati dallo specifico vincolo. In difetto di tale motivazione, il provvedimento repressivo è annullato.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale aveva disposto la rimozione di opere abusive eseguite su un immobile, consistenti in ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d’uso in assenza o in difformità dal titolo, con variazioni essenziali ai sensi della normativa regionale.

Il ricorrente riferiva di aver realizzato interventi su pertinenze del fabbricato, previa DIA del 2011 e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica del 2013, sulla quale la Regione non si era ancora espressa. Le stesse opere erano già state colpite da una prima ordinanza di demolizione del 2013. Il TAR rigettava il ricorso, richiamando il rigetto del separato gravame avverso quel primo ordine. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello sul rilievo che la questione è già stata risolta con la sentenza n. 8456/2025, che ha annullato l’ordine di demolizione del 2013. Tra i due provvedimenti sussiste sostanziale analogia: riguardano le medesime opere e recano motivazione analoga, non idonea a giustificare il potere repressivo.

Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle opere. Contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione e avallato dal TAR, esse non configurano un’unitaria ristrutturazione edilizia, ma plurimi interventi eterogenei e di modesta entità: tettoie, volumi tecnici, ampliamenti minimi di pertinenze, recinzioni, pavimentazioni e muretti. Si tratta di opere afferenti all’edilizia libera o già oggetto di DIA.

Ne deriva un preciso onere argomentativo. L’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare la non riconducibilità delle opere al regime di semplificazione del d.P.R. n. 31/2017 e all’ambito applicativo dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, che esonera dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi minori che non alterano lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici.

Il Collegio richiede inoltre una valutazione puntuale della lesività concreta di ciascun intervento rispetto ai valori tutelati dallo specifico vincolo, con distinzione tra opere per le quali l’autorizzazione paesaggistica non era necessaria, opere già autorizzate con la DIA del 2011 e opere effettivamente eseguite in assenza di titolo e di autorizzazione. La motivazione dell’atto repressivo non assolve a questo onere e il provvedimento è pertanto annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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