Annullamento d’ufficio di titoli edilizi nulli e limiti della convalida (Cons. Stato n. 5928 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può dichiarare d’ufficio la nullità dell’atto impugnato, ai sensi degli artt. 112 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm., purché tale declaratoria sia funzionale alla decisione sulla domanda, e dunque al rigetto dell’impugnazione. I limiti posti dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990 — termine, comparazione degli interessi, convalida — operano rispetto agli atti annullabili, non agli atti radicalmente nulli. Il titolo edilizio fittiziamente rilasciato, in quanto nullo ex art. 21-septies legge n. 241/1990, non è convalidabile e preclude al giudice ogni valutazione sui presupposti del rilascio, per il divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, legge n. 241/1990, il permesso di costruire e la presupposta autorizzazione paesaggistica relativi a un’autorimessa pertinenziale interrata. L’annullamento è intervenuto dopo l’arresto di un funzionario comunale e le verifiche sui titoli da questi rilasciati.
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando la nullità dei titoli abilitativi ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, e ha condannato la ricorrente alle spese. La soccombente ha appellato, lamentando ultrapetizione, errata applicazione delle norme sulla nullità e violazione dei limiti dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La declaratoria d’ufficio della nullità deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma è ammessa quando risulta funzionale alla pronuncia sulla domanda. Nel caso concreto il rilievo della nullità sostiene il rigetto dell’impugnazione e non integra ultrapetizione, come già affermato da Cons. Stato n. 6120 del 2017 e n. 5799 del 2011. Il provvedimento impugnato, del resto, enuncia plurimi indici di nullità: carenza di pratica edilizia, carattere fittizio di numero e data di protocollo, mancata pubblicazione all’albo, richiamo a un parere della Soprintendenza relativo a un’opera pubblica, inesistenza giuridica dei titoli.
Infondato è anche il secondo motivo. L’appellante riduce i vizi alla sola mancata protocollazione dell’istanza, ma dal provvedimento emerge il carattere fittizio degli atti propedeutici. A fronte di titoli radicalmente nulli, non assumono rilievo le censure sul termine di diciotto mesi, sulla comparazione degli interessi e sulla mancata convalida. I parametri dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 valgono per gli atti annullabili, non per quelli nulli.
Il terzo motivo è respinto sul piano sostanziale. L’intervento ricade in zona vincolata, sicché occorre verificare il rispetto della legge regionale n. 35/1987, nonostante la deroga urbanistica consentita dall’art. 6, comma 2, legge regionale Campania n. 19/2001. La convalida presuppone un atto annullabile riferibile all’Amministrazione: non si applica ad atti nulli adottati in esito a un procedimento fittizio. Quanto al riesame della pratica, la nullità dei titoli preclude ogni valutazione giurisdizionale sui presupposti del rilascio, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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