Preavviso di rigetto e parere idraulico non impugnabili autonomamente nel condono edilizio (TAR Emilia-Romagna n. 233 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce atto endoprocedimentale privo di attitudine lesiva immediata e diretta, non autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso che lo investa in via esclusiva. Nel procedimento di condono edilizio, il parere obbligatorio e vincolante di cui all’art. 32 l. n. 47/1985 diviene concretamente lesivo solo quando è trasposto nell’atto finale che definisce la domanda di sanatoria. La mancata conclusione del procedimento non esenta l’amministrazione dall’obbligo di provvedere e legittima gli interessati a reagire mediante lo strumento avverso il silenzio rifiuto. Resta devoluta al giudice amministrativo, e non al T.S.A.P., la controversia sugli atti inseriti in procedimenti volti a incidere in via prevalente su interessi urbanistici e di gestione del territorio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione comunale di preavviso di rigetto, adottata nell’ambito del condono edilizio richiesto nel 1985 per opere abusive realizzate in un immobile di Rimini, unitamente all’allegato parere idraulico regionale contrario al rilascio della concessione in sanatoria. La vicenda ereditaria e i successivi trasferimenti del diritto di nuda proprietà hanno condotto gli odierni ricorrenti nella titolarità dell’interesse.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, avendo ad oggetto atti endoprocedimentali. La Regione ha invece eccepito il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., assumendo che il diniego incidesse direttamente sul regime delle acque. La causa giunge così alla pubblica udienza del 27 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, non ricorrendo i casi eccezionali previsti dall’art. 73, comma 2, cod. proc. amm. e non esistendo nell’ordinamento alcun diritto al differimento della trattazione, essendo la causa matura per la decisione.

Passando all’eccezione di giurisdizione, il Tribunale richiama la regola secondo cui spetta al T.S.A.P., ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933, ogni controversia sugli atti idonei a incidere in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche. Restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie sugli atti solo strumentalmente inseriti in tali procedimenti e adottati in considerazione prevalente di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. Nel caso concreto i provvedimenti non incidono direttamente sul demanio idrico ma sulla gestione del territorio: l’eccezione è pertanto respinta.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di carenza di interesse sollevata dal Comune. Il preavviso di rigetto è atto prodromico al provvedimento conclusivo, privo di effetti immediatamente lesivi, quindi non autonomamente impugnabile. Non assume rilievo che l’amministrazione non abbia ancora definito il procedimento, non avendo il preavviso natura decisoria e non essendo la P.A. esentata dall’obbligo di concluderlo. Gli interessati potranno semmai agire ex art. 117 cod. proc. amm. per far accertare l’illegittimità del silenzio rifiuto.

Quanto al parere idraulico, pur obbligatorio e vincolante, il Tribunale esclude che sia lesivo in sé: esso diviene concretamente lesivo solo quando è trasposto nell’atto finale che definisce la domanda di sanatoria, dovendo anche in tal caso l’istante sollecitare il Comune a concludere il procedimento.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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