Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 2233 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto azionato, individuato dall’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a. nella sussistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e non spontaneamente eseguito. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa vanno provati, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., da chi ha interesse ad eccepirli: incombe quindi sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mera costituzione in giudizio, senza alcuna deduzione sull’esecuzione del giudicato, non assolve tale onere e determina l’accoglimento del ricorso. Il Giudice amministrativo ordina pertanto l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma di € 1.000,00 oltre accessori.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcunché sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

La questione giuridica centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Giudice amministrativo richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione anche nel rito dell’ottemperanza: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli.

Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire, ossia l’esistenza del titolo non eseguito, spettava all’Amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di novanta giorni.

Il Collegio ha escluso il diritto del Commissario a compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, la cui attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio è ricavato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e da TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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