Esecutività delle sentenze amministrative e ottemperanza anche in pendenza di appello (TAR Sicilia n. 2224 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’adempimento delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, senza che sia necessario il loro passaggio in giudicato. Ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera b), cod. proc. amm., l’esecutività della sentenza costituisce titolo sufficiente per l’azione di ottemperanza. Il giudice investito dell’ottemperanza non può riesaminare le questioni di merito e di rito già decise nella sentenza da eseguire. La sospensione del processo in attesa dell’appello, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. amm., costituisce facoltà discrezionale del collegio, che può non avvalersene quando la materia è regolata da orientamenti giurisprudenziali pacifici. In tema di occupazione illegittima, i rigorosi requisiti dell’interversio possessionis rendono non decisivo l’esito dell’appello pendente.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, Sezione II, n. 3918 del 25 novembre 2024, con cui il Comune era stato condannato alla restituzione del bene occupato e al risarcimento del danno per occupazione divenuta illegittima, ovvero, in alternativa, all’acquisizione dell’area ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 o mediante altro strumento negoziale.

Il Comune ha proposto appello e istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva, respinta dal C.G.A.R.S. con ordinanza n. 43 del 24 febbraio 2025. Nel giudizio di ottemperanza il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giudicato, la qualificazione della domanda come silenzio-inadempimento, la carenza di interesse per usucapione maturata e prescrizione, riproponendo eccezioni in rito già respinte in primo grado e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, secondo comma, lettera b), cod. proc. amm., che consente di esperire l’ottemperanza per l’adempimento delle sentenze esecutive del giudice amministrativo. Non occorre, dunque, il passaggio in giudicato: l’eccezione di inammissibilità per difetto di giudicato è superata sul piano normativo.

La sentenza n. 3918 del 25 novembre 2024 contiene puntuali statuizioni di condanna nei confronti del Comune. Da ciò il Tribunale deduce che il giudizio di ottemperanza risulta ritualmente proposto, restando esclusa la riqualificazione della domanda come azione avverso il silenzio-inadempimento.

Il Collegio ribadisce, inoltre, il limite del proprio sindacato: in sede di ottemperanza non possono scrutinarsi nuovamente le questioni di merito e in rito già vagliate con la sentenza da eseguire. Le eccezioni riproposte dal Comune, già respinte in primo grado e in sede cautelare, restano estranee all’oggetto del giudizio esecutivo.

Quanto alla richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. amm., il Tribunale la qualifica espressamente come esercizio di una facoltà discrezionale e ritiene di non avvalersene. La scelta si fonda sui pacifici orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di occupazione divenuta illegittima per mancata definizione del procedimento espropriativo, con particolare riguardo ai rigorosi requisiti dell’interversio possessionis richiesti ai fini dell’usucapione del bene occupato. Tali orientamenti rendono non decisivo l’esito dell’appello pendente.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di dare esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica su istanza di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con successivo termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.100,00, oltre accessori di legge, anche in ragione della particolare semplicità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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