Il rito del silenzio non copre l’inerzia su interventi materiali di ripristino (TAR Lazio n. 847 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio inadempimento, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere con un atto di natura provvedimentale e il decorso del termine procedimentale. Tale obbligo, in ossequio al principio di legalità, richiede specifiche norme di legge attributive di poteri cui corrisponda una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata. Non è pertanto esperibile il rito del silenzio quando i ricorrenti lamentino la mancata adozione di interventi materiali di ripristino dello stato dei luoghi, anziché l’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento. La controversia avente ad oggetto opere idrauliche resta sottratta alla giurisdizione del Tribunale delle acque solo quando l’atto sia strumentalmente inserito in un procedimento e non incida direttamente sul regime delle acque pubbliche.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo in località Arvito nel Comune di Formia, hanno presentato il 14 marzo 2025 un’istanza alla Regione Lazio e al Comune di Formia per ottenere l’esecuzione dei lavori di ripristino dei ripari e degli argini del torrente Rialto, nella porzione confinante con la propria proprietà.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, hanno notificato ricorso il 16 giugno 2025 per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e l’accertamento dell’obbligo degli enti di provvedere. Si sono costituiti la Regione Lazio e il Comune di Formia, mentre la Provincia di Latina non ha spiegato difese. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale delle acque.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare del Comune. Secondo il criterio dell’incidenza diretta, rileva l’oggetto del provvedimento e non il fine pubblico perseguito. Richiamando Cons. Stato n. 11306 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 13975 del 2023, il TAR esclude che nella specie vengano in rilievo atti che concorrono a disciplinare le modalità d’uso delle acque pubbliche. Restano fuori dalla giurisdizione speciale le controversie su atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti incidenti sul regime delle acque, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 9534 del 2013.
Il Tribunale dispone poi l’estromissione della Regione Lazio per difetto di legittimazione passiva. Il torrente non è ricompreso tra le aste principali individuate dalla DGR 5079/1999, sulle quali la Regione svolge in via diretta ed esclusiva i compiti di manutenzione previsti dall’art. 8, comma 2, legge regionale n. 53/1998. In forza dell’art. 9 della stessa legge regionale, le funzioni sulle opere idrauliche non riservate alla Regione sono delegate alle Province, e sul torrente in questione alla Provincia di Latina.
Nel merito il ricorso è inammissibile nel suo presupposto. Il Collegio ricostruisce i requisiti dell’azione: un obbligo di provvedere e il decorso del termine. L’obbligo richiede norme attributive di poteri e una posizione soggettiva protetta, qualificata e differenziata, come ribadito da Cons. Stato n. 1321 del 2025. I ricorrenti, invece, prospettano la mancata adozione di interventi materiali di ripristino, non l’inadempimento dell’obbligo di concludere un procedimento con atto provvedimentale, che costituisce il presupposto del rito, secondo TAR Campania Salerno n. 1927 del 2024.
Il Collegio aggiunge un rilievo fattuale: le opere interesserebbero la sola particella di proprietà dei ricorrenti, sulla quale sarebbe stata realizzata attività edilizia in assenza del prescritto nulla-osta idraulico. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore della Regione e del Comune, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, e nessuna statuizione sulle spese per la Provincia non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.