Effetto del giudicato esterno sulle eccezioni di inadempimento e compensazione in causa parallela (Cass. civ. Sez. 1 n. 16518 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetta o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina, ipso facto, il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione. L’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile d’ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione. Il giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, è assimilato agli elementi normativi e la relativa preclusione, da riscontrare al momento della decisione, si traduce in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o già negato, conformemente al principio del ne bis in idem. Ne consegue che le eccezioni di inadempimento e di compensazione, ancorate a fatti che hanno già costituito oggetto di domanda riconvenzionale in altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato, non possono essere riesaminate nel giudizio parallelo.
Il Fatto
L’I.N.P.S., quale successore dell’I.N.P.D.A.P., aveva affidato in appalto la gestione del proprio patrimonio immobiliare a un’ATI, della quale era capogruppo l’attuale controricorrente. Al termine del rapporto, l’appaltatrice aveva azionato in via monitoria il pagamento di alcune fatture rimaste insolute, ottenendo i relativi decreti ingiuntivi, opposti dall’Istituto. In uno dei giudizi di opposizione, l’I.N.P.S. aveva spiegato eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e, in subordine, eccezione di compensazione, con riferimento a saldi gestionali e crediti risarcitori che aveva già fatto valere in via riconvenzionale in un distinto e parallelo giudizio, anch’esso originato dalle opposizioni ad altri decreti ingiuntivi.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda monitoria, condannando l’I.N.P.S. al pagamento di una somma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 723 del 2020, accoglieva solo in parte il gravame dell’Istituto, riducendo il dovuto a una somma minore. L’I.N.P.S. ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia del giudice di merito sulle proprie eccezioni di inadempimento e compensazione, ritenendo che la sola pendenza di un giudizio parallelo non ostasse al loro esame.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi riguardanti le eccezioni di inadempimento e compensazione e quelli relativi all’abusivo frazionamento del credito. Ha innanzitutto chiarito che gli istituti della litispendenza e della continenza operano soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi e non sono applicabili se le cause pendano dinanzi al medesimo ufficio, anche se in gradi diversi. In tale ipotesi, non essendo l’omessa riunione motivo di invalidità, è opponibile il giudicato prima intervenuto.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudizio parallelo, originato dalle opposizioni al primo decreto ingiuntivo dell’appaltatrice, era stato definito in sede di legittimità con ordinanza emessa all’esito della stessa camera di consiglio del 29 gennaio 2026. Con tale pronuncia, il ricorso principale dell’I.N.P.S. era stato rigettato. La Corte ne ha tratto le dovute conseguenze: il disconoscimento dell’abusivo frazionamento delle pretese creditorie e l’accertamento delle contropretese creditorie dell’Istituto, già oggetto di domande riconvenzionali in quel giudizio, erano divenuti definitivi, coperti dal giudicato formatosi sulla sentenza di merito.
La Corte ha quindi affermato che la preclusione nascente dal precedente giudicato, da riscontrare al momento della decisione, è un ostacolo a che il giudice pronunci nuovamente su un bene della vita già riconosciuto o già negato. Ha pertanto escluso che le eccezioni di inadempimento e di compensazione, riproposte dall’I.N.P.S. nel presente giudizio ma fondate sugli stessi fatti già dedotti in via riconvenzionale nell’altro, potessero essere nuovamente esaminate, configurandosi altrimenti una violazione del divieto del ne bis in idem.
Quanto alla residua parte del ricorso, la Corte ha rigettato i motivi volti a censurare il merito delle statuizioni sulla regolare esecuzione delle prestazioni e sul diritto al corrispettivo, rilevando che essi miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito. Ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità e la delicatezza dell’incarico di indubbia rilevanza pubblicistica conferito dall’I.N.P.D.A.P., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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