Ricorso collettivo quote latte ammissibile per l’interesse diretto dei produttori (Cons. Stato n. 2779 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più produttori agricoli avverso le comunicazioni con cui l’amministrazione imputa a ciascuno il prelievo supplementare sulle consegne di latte è ammissibile quando le posizioni dei ricorrenti presentano sostanziale omogeneità e la contestazione investe il comune atto presupposto, di valenza generale, la cui illegittimità travolgerebbe tutte le imputazioni individuali a valle. L’interesse ad agire è concreto e attuale ove le determinazioni incidano direttamente nella sfera giuridica di ciascun destinatario, non potendosi degradare la posizione a generico interesse alla legittimità dell’azione amministrativa. La parte privata non è tenuta a dimostrare l’esito del ricalcolo né il proprio vantaggio, altrimenti realizzandosi una inversione dell’onere della prova. La dedotta questione di legittimità comunitaria del criterio normativo, tempestivamente prospettata, integra un motivo comune e non pone situazioni di conflitto, anche solo potenziale, tra gli appellati.
Il Fatto
Le aziende agricole ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lazio le note con cui l’AGEA ha imputato loro il prelievo supplementare per l’annata lattiero-casearia 2014-2015, calcolato confrontando le quote disponibili con i quantitativi consegnati. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione del quadro euro-unitario, sostenendo che il d.l. n. 51 del 2015, conv. nella l. n. 91 del 2015, avesse introdotto nuovi criteri di priorità per la compensazione del prelievo, in contrasto con i regolamenti comunitari e non concordati con la Commissione europea.
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. L’AGEA ha appellato, lamentando la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo per violazione degli artt. 40 c.p.a. e 100 c.p.c., per difetto di omogeneità delle posizioni e di interesse a ricorrere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta una questione squisitamente processuale, richiamando la recente sentenza n. 6384/2025 della stessa Sezione, resa su caso analogo e richiamata anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.. L’oggetto delle doglianze di primo grado era la comunicazione con cui AGEA rendeva noto l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e il prelievo imputato.
Su questa base il Collegio riconosce una sostanziale omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, che contestavano le modalità di esecuzione delle imputazioni riferite alla medesima campagna lattiera. Lo svolgimento, in ipotesi errato, dei calcoli impatta sull’intera platea dei produttori, ai quali non può negarsi la titolarità di un interesse al corretto svolgimento di operazioni che si riflettono sulle singole posizioni.
Sul piano dell’interesse ad agire, la Sezione ne rinviene la concretezza nella natura stessa dell’atto impugnato, rivolto a una platea definita di destinatari direttamente incisi dalla pretesa illegittimità del provvedimento presupposto, che esplica criteri generali e contestualmente individua i destinatari. Viene richiamata Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2024, n. 10143, ove si è escluso che la parte privata debba dimostrare quale sarebbe l’esito del ricalcolo e che lo stesso le sarebbe favorevole.
Con riferimento all’impugnazione dell’atto presupposto, la cui illegittimità travolgerebbe tutte le imputazioni individuali, la contestazione è comune e non emergono situazioni di conflitto, anche potenziale, fra le aziende appellate. L’amministrazione non ha indicato specifiche singole istruttorie, in mancanza di censure involgenti gli elenchi allegati. Il punto controverso consiste nella tempestivamente dedotta questione di legittimità comunitaria.
L’ammissibilità del ricorso di primo grado determina il rigetto dell’appello, limitato a tale profilo, e consente di prescindere dallo scrutinio dei motivi assorbiti dal TAR e riproposti, non più sorretti da concreto interesse. Le spese, liquidate in €3.000 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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