L’inottemperanza al giudicato sulla Carta del docente determina la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2560 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato non richiede verifiche complesse quando il credito risulti non contestato nell’an e nel quantum e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La condanna all’esecuzione integrale della sentenza entro un termine assegnato dal giudice e la contestuale nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia costituiscono gli strumenti tipici per garantire l’effettività della tutela, senza che sia dovuto compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. La liquidazione delle spese segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto a una docente il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 per ciascun anno, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Nonostante la notifica della sentenza, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi notificato e depositato un ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che, rispetto al titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti ha confermato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il Collegio ne ha tratto la conclusione che il credito non fosse contestato nell’an e nel quantum, rendendo il ricorso fondato.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, che sarà investito direttamente dal creditore con propria istanza e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali e che, pertanto, non è dovuto alcun compenso. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 per compensi, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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