Ottemperanza al giudicato e Carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Campania n. 5792 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. sussistono quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La definitività del capo di condanna si dimostra con la produzione della sentenza di appello, anche se questa abbia ad oggetto un capo autonomo della stessa pronuncia, e con la certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La somma dovuta va maggiorata degli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato, restando esclusa la rivalutazione in mancanza di prova di danni ulteriori.

Il Fatto

Una docente otteneva dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3086 del 29.04.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per l’importo nominale annuo di 500,00 euro, in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Le spese di lite venivano compensate.

La ricorrente appellava la sola statuizione sulle spese; la Corte di Appello di Napoli respingeva il gravame con sentenza n. 268/2025 del 28.01.2025, non impugnata. Il capo di condanna diveniva così definitivo. Non essendo intervenuto l’adempimento, la docente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il passaggio in giudicato del titolo azionato. La prova è data dalla produzione della sentenza di appello, pronunciata su un capo autonomo rispetto alla condanna, e dalla certificazione di cancelleria attestante la mancata impugnazione di quella pronuncia. La statuizione di condanna è dunque definitiva ed esecutiva.

Accertato il secondo presupposto, il TAR rileva l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. L’amministrazione, pur destinataria di un obbligo di condanna ormai irrevocabile, non ha dato alcuna esecuzione.

Sulla base di tali rilievi il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo.

Quanto alle somme, il Collegio dispone la maggiorazione degli interessi legali con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Entro tale limite, corrispondente alla ordinaria fecondità del denaro, è accolta la domanda di interessi e rivalutazione, in mancanza di prova di danni diversi e ulteriori.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza viene designato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della struttura. Il commissario agirà decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia; il compenso, ove dovuto, è posto a carico del Ministero e liquidato in 500,00 euro. Le spese di lite, comprensive degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, con attribuzione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *