Estinzione del giudizio per rinuncia nel ricorso sull’aggiudicazione (TAR Emilia-Romagna n. 341 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, dichiarata dalla parte ricorrente e accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. L’estinzione del processo comporta il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, senza che il giudice debba pronunciarsi sulle questioni di diritto sollevate con il ricorso e con i motivi aggiunti. La compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, anche in assenza di soccombenza, in considerazione della particolarità della controversia e dell’esito del giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura di gara indetta dalla AUSL di Bologna per l’affidamento in service di sistemi per la sterilizzazione degli endoscopi, contestando in particolare l’esclusione dalla gara e la successiva aggiudicazione alla società controinteressata, nonché l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura disposto dall’Amministrazione. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti avverso i provvedimenti di autotutela adottati dalla stazione appaltante.

Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava una memoria con la quale dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. L’Amministrazione resistente e la società controinteressata aderivano espressamente alla rinuncia, senza opporre eccezioni.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha preso atto della rinuncia al ricorso dichiarata dalla società ricorrente e dell’accettazione da parte delle altre parti costituite, rilevando che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara l’estinzione del giudizio in caso di rinuncia al ricorso.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la rinuncia, essendo stata accettata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non incontrava ostacoli processuali e produceva l’effetto di definire il giudizio senza una pronuncia sul merito delle censure proposte.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, valorizzando la particolarità della controversia e la circostanza che l’esito del giudizio era riconducibile alla scelta processuale della parte ricorrente di rinunciare al ricorso, senza che fosse intervenuta una pronuncia sulla fondatezza delle rispettive pretese.

La pronuncia conferma che, nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso accettata dalle parti costituite determina l’estinzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere e senza possibilità per il giudice di pronunciarsi sulle questioni di diritto controverso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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