Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2718 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non risulti alcun adempimento, neppure parziale. Accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: il giudice può escluderla quando la condanna risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla necessità di evitare la frammentazione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, condannando l’amministrazione a metterla a disposizione. Il medesimo titolo ha liquidato le spese di lite in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente chiede quindi al giudice amministrativo di conseguire il rilascio della carta. La difesa erariale si costituisce senza formulare deduzioni sull’andamento della procedura. La questione riguarda l’inottemperanza al giudicato e i poteri del giudice nel relativo giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il perimetro dell’ottemperanza. Il giudizio non si estende alle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, poiché il difensore antistatario ha già agito con separato ricorso in relazione ad esse. Il titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, costituisce il presupposto dell’azione.
Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha fornito indicazioni sulla procedura.
Su queste basi il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora, pure richiesta. Il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, unito all’entità delle somme pretese, rende manifestamente iniqua la relativa condanna. Infine, rilevato che per le sole spese di lite è già stato instaurato un separato giudizio di ottemperanza, il Tribunale compensa le spese per ragioni di economia processuale.
Nota della Redazione
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