Sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1347 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Il giudice non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa del difensore, confermata a verbale e non opposta dalla difesa erariale, integra il presupposto per la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo a destinazione agricola, ha impugnato il decreto con cui il Capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ex art. 14 d.lgs. n. 81/2008 in data 03.06.2021, oltre alla nota di trasmissione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al verbale di primo accesso ispettivo.

Con ordinanza cautelare n. 505/2021 la Sezione aveva respinto l’istanza di sospensione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato, il 9 ottobre 2024, atto di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, e ha confermato la dichiarazione a verbale all’udienza pubblica del 19 novembre 2024. La difesa erariale ha preso atto della dichiarazione, rimettendo al Collegio la decisione sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale qualifica la questione in termini di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non di cessazione della materia del contendere. La distinzione riposa sulla natura della sopravvenienza: non un fatto estintivo dell’assetto sostanziale, ma la rinuncia del ricorrente a coltivare la pretesa processuale.

Il Collegio richiama il principio generale del processo amministrativo secondo cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva la facoltà di dichiarare la perdita di ogni interesse alla decisione.

Su tale premessa si fonda il limite dei poteri del giudice: egli non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Tribunale esclude quindi ogni sindacato sul merito delle censure originariamente proposte, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità.

La conseguenza processuale è contenuta nel dispositivo: il ricorso, come in epigrafe proposto, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Sulla regolazione delle spese il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti di legge, individuati nella dichiarazione espressa a verbale del difensore del ricorrente e nell’assenza di opposizione della difesa erariale, e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.

La motivazione resta sul piano strettamente processuale: la sopravvenuta carenza di interesse non viene valutata nel suo fondamento sostanziale, ma solo quale presupposto della declaratoria e della compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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