Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e insussistenza dei requisiti tecnici dichiarati (Cons. Stato n. 7069 del 19.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dal GSE ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011 non è riconducibile all’autotutela amministrativa e ha ad oggetto primariamente la documentazione prodotta dall’interessato, non spettando al Gestore svolgere istruttorie integrative per supplire a carenze della domanda. La produzione tardiva di una perizia, o la dimostrazione postuma di un requisito da comprovarsi in una determinata forma, non sana retroattivamente l’irregolarità né impedisce la decadenza. L’accertamento della rilevanza della violazione implica una valutazione del nesso causale con il beneficio conseguito. Non è configurabile alcun legittimo affidamento prima del positivo superamento dei controlli, trovando il principio un limite naturale in quello di autoresponsabilità del dichiarante.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel 2011 e ammesso alla tariffa incentivante del c.d. terzo Conto Energia. Nel 2017 il GSE avviava un procedimento di verifica e, all’esito di un sopralluogo, rilevava che i moduli installati erano difformi da quelli dichiarati: la certificazione di conformità alla norma CEI EN 61215 risultava riferita a un produttore diverso e a seriali non corrispondenti. Nel 2020 il Gestore disponeva quindi la decadenza dagli incentivi con recupero delle somme erogate, respingendo le successive istanze di riesame.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso e i primi due motivi aggiunti, accogliendo solo il terzo e annullando il rigetto della seconda istanza di riesame per difetto di comparazione degli interessi. Proponeva appello, mentre il GSE eccepiva l’improcedibilità per la sopravvenienza di un nuovo provvedimento di rigetto adottato in esecuzione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di improcedibilità: il provvedimento sopravvenuto non verifica la legittimità della decadenza originaria, ma valuta i fatti alla luce dello ius superveniens, e non ha carattere sostitutivo della determinazione impugnata. Resta salva la verifica dell’interesse in relazione ai singoli motivi.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Non è contestata la non riferibilità delle certificazioni ai moduli installati. Spetta esclusivamente all’interessato fornire al GSE gli elementi idonei a dimostrare le condizioni per l’ammissione ai benefici, con la conseguenza che le carenze documentali ricadono sul richiedente (Cons. Stato, sez. II, n. 1776 del 2025). La perizia giurata depositata in giudizio è atto successivo alla decadenza e non può sanare l’irregolarità (Cons. Stato, sez. II, n. 7105 del 2023).

Quanto alla rilevanza della violazione, la conformità alla norma tecnica è condizione per l’accesso agli incentivi e l’allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014 include tra le violazioni rilevanti l’insussistenza dei requisiti per l’accesso. L’entità della violazione è stata comunque considerata mediante la riammissione alla tariffa decurtata del 10%.

Il potere di controllo non integra autotutela: secondo l’Adunanza plenaria n. 18 del 2020, la decadenza se ne differenzia per previsione legislativa specifica, tipologia del vizio e carattere vincolato. Solo l’eccezionale ipotesi di mera rivalutazione di presupposti già accertati senza nuovi elementi istruttori riconduce l’atto all’autotutela, evenienza esclusa nel caso concreto, poiché il controllo ha acquisito elementi ulteriori.

Nessun affidamento è configurabile prima del superamento dei controlli, e il principio trova limite nell’autoresponsabilità del dichiarante. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per difetto di interesse, essendo la vicenda già riesaminata in sede di riesame e in esecuzione della sentenza; nel merito, lo ius superveniens opera solo su istanza e non è invocabile l’applicazione automatica, vigendo il principio tempus regit actum. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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