Interdittiva antimafia annullata per omessa comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 1089 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informazione antimafia interdittiva la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990, costituisce adempimento doveroso ed essenziale, funzionale a consentire al destinatario di interloquire efficacemente con l’Autorità prefettizia. La deroga a tale obbligo è ammessa solo in presenza di effettive e dimostrate esigenze di celerità e urgenza, che il Prefetto deve congruamente motivare. Il mero richiamo alla “materia di tutela antimafia e come tale caratterizzata da riservatezza e urgenza” è insufficiente, equivalendo a una sostanziale abrogazione della norma. La revoca delle concessioni demaniali adottata in via consequenziale all’interdittiva è invalidata per invalidità derivata.

Il Fatto

Una ditta individuale gestiva un bar su area demaniale in forza di due concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune. A seguito di richiesta dell’ente locale, la Prefettura adottava una informazione antimafia interdittiva sul presupposto delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il Comune, preso atto dell’interdittiva, revocava entrambe le concessioni e intimava la liberazione delle aree.

La ditta impugnava davanti al TAR l’interdittiva e le revoche, articolando censure di violazione delle garanzie procedimentali, di difetto di istruttoria e di illegittimità derivata. Proponeva poi motivi aggiunti. Nel corso del giudizio emergeva che l’impresa era stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, senza che il relativo procedimento fosse portato a termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto il primo profilo, relativo alla omessa comunicazione di avvio del procedimento. La Prefettura aveva ritenuto di non dovervi procedere invocando la riservatezza e l’urgenza connaturate alla materia antimafia. Per il TAR una motivazione siffatta nega radicalmente l’obbligo e produce un effetto di sostanziale abrogazione della norma.

Il giudice richiama la novella del comma 2-bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, che impone al Prefetto di dare tempestiva comunicazione all’interessato, salvo particolari esigenze di celerità. Da qui il superamento della prassi che, sulla scorta della giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 9357 del 2023; n. 820 del 2020; n. 1576 del 2020; n. 2854 del 2020), riteneva il contraddittorio meramente eventuale. Viene valorizzata la lettura del TAR Campania Napoli n. 6702 del 2024 e del TAR Campania Salerno n. 1370 del 2023, secondo cui il contraddittorio è oggi regola generale, derogabile solo con specifica motivazione.

Il Collegio considera decisiva la Corte di Giustizia UE, Sezione IX, ordinanza del 28 maggio 2020: pur dichiarando irricevibile il ricorso, ha ribadito che il rispetto dei diritti della difesa è principio generale del diritto dell’Unione, operante quando l’amministrazione adotti un atto pregiudizievole.

Assume rilievo anche l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario, indice di possibili elementi di recisione dei legami con ambienti controindicati: ciò evidenzia quanto il contraddittorio sarebbe stato utile. Le deroghe restano circoscritte a casi di effettiva e dimostrata urgenza o a un quadro fattuale talmente chiaro da rendere la comunicazione solo foriera di inutile rallentamento.

Accolto il primo motivo, il TAR accoglie anche la doglianza di invalidità derivata delle revoche, adottate in via strettamente consequenziale all’interdittiva. Conseguentemente annulla tutti i provvedimenti impugnati e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *