Sull’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in materia di impugnazione del PUC (TAR Liguria n. 1035 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina una sopravvenuta carenza di interesse, che va accertata d’ufficio dal giudice amministrativo. Tale evenienza comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La compensazione delle spese di giudizio è conseguenza della definizione del giudizio in rito e non richiede la soccombenza virtuale di alcuna delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Liguria molteplici atti del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo, tra cui la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 789 del 24 settembre 2019, la relazione tecnica del Settore Urbanistica regionale, le deliberazioni del Commissario ad acta e i pareri VAS espressi dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Genova.
Si è costituita in giudizio la sola Regione Liguria, chiedendo il rigetto del ricorso. In data 14 maggio 2026, la parte ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in considerazione dell’avvio di una variante al PUC, chiedendo comunque la compensazione delle spese di giudizio. La difesa regionale si è opposta alla richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto delle memorie depositate dalle parti, ha rilevato che la dichiarazione di parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione configura un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La norma citata prevede che il giudice dichiari improcedibile il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione. Nel caso di specie, l’avvio di una variante al PUC ha reso inutile per il ricorrente la prosecuzione del giudizio avverso gli atti di approvazione del piano originario, determinando il venir meno dell’interesse strumentale alla loro annullamento.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle censure proposte. Quanto alle spese, la definizione del giudizio in rito ha giustificato la loro compensazione, non potendo ravvisarsi una soccombenza sostanziale in capo ad alcuna delle parti.
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Nota della Redazione
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