Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 228 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite trovano attuazione mediante l’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo, accertato il giudicato e l’inadempimento, ordina all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate, oltre interessi come da titolo, entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, su istanza di parte, si attiva il commissario ad acta nominato fin d’ora. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è riconosciuta in via automatica: la sua applicazione resta subordinata a una nuova e specifica istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo munito di attestazione di conformità all’originale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale civile, ha rideterminato il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto dal Ministero della Salute per la perdita di un congiunto, liquidando complessivamente € 279.531,48 oltre interessi. Il secondo originario beneficiario, nel frattempo deceduto, è succeduto nel diritto dal figlio unico erede, odierno ricorrente.
Notificato il titolo munito di attestazione di conformità e decorso il termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi adito il TAR chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso ammissibile, verificando i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e la notifica del titolo all’amministrazione con il successivo decorso del termine dilatorio. Sul punto il Tribunale richiama il mutamento introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, che, novellando l’art. 475 cod. proc. civ., ha soppresso dal 28 febbraio 2023 l’onere della spedizione in forma esecutiva.
Quanto alla ricomprensione dei provvedimenti nell’ambito dell’ottemperanza, il TAR ribadisce che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 cod. proc. amm.. Il ricorso è quindi fondato, essendo incontroverso il mancato pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Accertato l’obbligo di integrale esecuzione, il Collegio ordina all’amministrazione il pagamento di € 279.531,48 oltre interessi come da titolo, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Nomina altresì fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere in un ulteriore termine di 90 giorni.
Sulla penalità di mora il Tribunale esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti, proprio in ragione della nomina del commissario disposta a fronteggiare l’eventuale inadempimento. Resta salva la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza della parte, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.600,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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